Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/124: Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali · 28 pagine
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La nostra soluzione propone un’interpretazione più restrittiva della competenza del Consiglio federale di concludere autonomamente trattati internazionali in virtù dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA e una restrizione dei pertinenti criteri. È quindi probabile che il numero di trattati internazionali conclusi su tale base si riduca leggermente. La restrizione del margine di manovra del Consiglio federale è tuttavia accettabile poiché rimane possibile ricorrere a deleghe specifiche fondate sugli articoli 166 capoverso 2 Cost. e 7a capoverso 1 LOGA. Inoltre, il Consiglio federale ha la possibilità di chiedere al Parlamento una nuova delega per la conclusione autonoma di trattati internazionali in materie che richiedono numerosi trattati i quali non siano né di importanza fondamentale né di portata limitata e per i quali sarebbe troppo oneroso chiedere ogni volta l’approvazione parlamentare. Tale modo di procedere è stato scelto per gli accordi di riammissione, gli accordi in materia di visti, di ricerca, ecc.
Il fatto di restringere leggermente la categoria dei trattati di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA avrà d’altronde conseguenze anche in merito alla possibilità del Consiglio federale di delegare ulteriormente la competenza di concludere trattati. Stando all’articolo 48a capoverso 1 secondo periodo LOGA, il Consiglio federale può delegare la competenza di concludere trattati internazionali a un aggruppamento o a un ufficio federale, a condizione che il trattato in questione sia di portata limitata. La disposizione rinvia alla nozione di trattato di portata limitata definita all’articolo 7a capoverso 2 LOGA. Se tale definizione diventa più restrittiva, si restringerà di conseguenza anche la possibilità del Consiglio federale di delegare a un aggruppamento o a un ufficio federale la competenza di concludere trattati internazionali.
Tale conseguenza è accettabile poiché la delega della competenza di concludere trattati agli uffici federali deve restare l’eccezione. Infatti, l’articolo 166 capoverso 2 Cost. designa soltanto l’Assemblea federale o il Consiglio federale come autorità competenti per la conclusione di trattati internazionali. Sebbene non se ne possa dedurre che è vietato delegare tale competenza agli uffici federali, la disposizione induce ad applicare la delega con un certo ritegno. L'articolo 48a capoverso 1 LOGA, che prevede la possibilità di una delega agli aggruppamenti e agli uffici federali soltanto per i trattati di portata limitata, induce anch’esso a tale ritegno. Il Consiglio federale ha inoltre la possibilità di delegare a un ufficio federale la competenza di concludere un trattato internazionale se una base legale specifica lo prevede. Se motivi particolari giustificano la delega a un ufficio federale, il Consiglio federale può proporre all’Assemblea federale l’adozione di una pertinente delega nella legge (si veda ad esempio l’art. 177a della legge del 29.4.199842 sull’agricoltura o l’art. 3b della legge federale del 21.12.194843 sulla navigazione aerea).
1.3.2 Applicazione provvisoria
Le mozioni propongono di sottoporre l’applicazione provvisoria dei trattati internazionali all’approvazione delle commissioni parlamentari competenti. La soluzione da noi proposta non giunge a tanto e rappresenta una via di mezzo tra la situazione attuale (parere puramente consultativo delle commissioni) e la proposta delle mozioni.
42 RS 910.1
43 RS 748.0