Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/124: Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali · 28 pagine
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1.4.2 Conclusione
Tutti i Paesi analizzati applicano una normativa che prevede in linea di massima l’approvazione dei trattati internazionali importanti da parte del Legislativo, mentre l’Esecutivo può concludere autonomamente i trattati di importanza limitata. Si costatano differenze nel circoscrivere la seconda categoria di trattati: la maggior parte dei Paesi analizzati (ad esempio la Francia e l’Italia) partono da una definizione negativa di tale categoria: sono di competenza dell’Esecutivo tutti i trattati internazionali che non rientrano nella definizione dei trattati sottoposti all’approvazione parlamentare. Il sistema americano, che poggia in larga misura su usi costituzionali non scritti, è abbastanza simile a quello svizzero, senza che tuttavia se ne possano facilmente trarre insegnamenti concreti in merito ai tipi di trattati che possono essere conclusi dall’Esecutivo. In fin dei conti, soltanto i Paesi Bassi applicano un sistema analogo a quello della Svizzera, con un elenco dei trattati che possono essere conclusi autonomamente dall’Esecutivo. La maggior parte dei casi in cui il Governo può approvare autonomamente un trattato sono simili a quelli previsti dall’articolo 7a capoverso 2 LOGA (ma la legge neerlandese contempla anche qualche eccezione non prevista dal diritto svizzero). In certi casi il diritto neerlandese prevede la possibilità del Parlamento di pronunciarsi sul trattato internazionale in questione, se lo richiede entro trenta giorni dalla notifica da parte del Governo dell’intenzione di concludere il trattato. A differenza del sistema svizzero, che prevede l’informazione del Parlamento a trattato concluso, tale sistema richiede un’informazione preliminare del Parlamento, il che presuppone che il Legislativo si riunisca frequentemente.
L’applicazione provvisoria dei trattati internazionali è raramente oggetto di una disciplina esplicita, ad eccezione, ancora una volta, dei Paesi Bassi, che tuttavia in tale contesto non conoscono una procedura di consultazione o di veto parlamentare. Nonostante la mancanza di una normativa in merito, gli Stati analizzati consentono tuttavia in alcuni pochi casi l’applicazione provvisoria dei trattati internazionali. Rammentiamo a tale proposito che prima dell’entrata in vigore degli articoli 7b LOGA e 152 capoverso 3bis LParl, anche in Svizzera l’applicazione provvisoria dei trattati internazionali si fondava su una prassi di diritto consuetudinario.
2 Commento ai singoli articoli
Ingresso LOGA
La versione attuale dell’ingresso menziona ancora un articolo della vecchia Costituzione (vCost.). In base a decisioni concordanti dell’Amministrazione e della Commissione di redazione del Parlamento, in occasione delle modifiche di legge gli ingressi vanno, se del caso, modificati in modo tale da rinviare alla nuova Costituzione. Pertanto nella nuova LOGA, invece dell’articolo 85 numero 1 vCost., sarà citato l’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (cfr.
n. 5).