Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/124: Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali · 28 pagine
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Tale prassi è tuttavia applicata soltanto se non si tratta di settori importanti della politica estera; per tali settori la prassi è stata codificata con la creazione delle pertinenti basi legali52.
Art. 7b cpv. 1bis
In seguito alla modifica dell’articolo 152 capoverso 3bis LParl (cfr. le spiegazioni qui appresso) viene adattato anche l’articolo 7b LOGA. La disposizione stabilisce nel capoverso 1 le condizioni che devono essere soddisfatte affinché il Consiglio federale possa decidere o concordare l’applicazione provvisoria di un trattato internazionale la cui approvazione compete all’Assemblea federale. Finora, in presenza di motivi fondati, il Consiglio federale non era tenuto ad attenersi a una decisione negativa delle commissioni parlamentari competenti. Secondo il nuovo articolo 152 capoverso 3bis secondo periodo LParl, la decisione è vincolante se almeno due terzi dei membri delle commissioni competenti sono contrari all’applicazione provvisoria. Proponiamo pertanto di inserire nell’articolo 7b LOGA un capoverso 1bis contenente tale regola.
Art. 152 cpv. 3bis LParl
Il primo periodo della disposizione, che prevede un obbligo di consultazione prima dell’applicazione a titolo provvisorio da parte del Consiglio federale di trattati internazionali la cui approvazione compete all’Assemblea federale, è mantenuto senza modifiche. La disposizione è tuttavia completata con una regola che permette alle commissioni competenti di impedire l’applicazione provvisoria se almeno due terrzi dei loro membri è contraria a tale applicazione. Non è quindi sufficiente che soltanto una delle due commissioni sia contraria con una maggioranza di due terzi dei membri; affinché il Consiglio federale sia vincolato è necessaria una maggioranza di due terzi in entrambe le commissioni. In tal caso il parere delle commissioni competenti diventa vincolante. La condizione piuttosto inusuale di una maggioranza di due terzi è giustificata nella misura in cui il Consiglio federale deve attenersi al parere delle commissioni se vi sono motivi fondati per ritenere che l’Assemblea federale rifiuterà l’approvazione del trattato internazionale in questione. Il parere contrario di due terzi dei membri di entrambe le commissioni giustifica una tale previsione. Il Consiglio federale resta comunque libero di rinunciare all’applicazione provvisoria se il parere contrario delle commissioni competenti non raggiunge una maggioranza di due terzi o se soltanto una delle due commissioni esprime un parere contrario con una maggioranza di due terzi dei suoi membri. Vista la portata della disposizione, appare del resto opportuno che l’esercizio della competenza di impedire l’applicazione provvisoria richieda una maggioranza di due terzi dei membri di entrambe le commissioni competenti e non una semplice maggioranza di due terzi dei votanti.
Occorre inoltre chiedersi se sia necessario prevedere una procedura di appianamento delle divergenza. Poiché si tratta di un parere consultativo delle commissioni parlamentari e la competenza decisionale permane presso il Consiglio federale, tale procedura non è né necessaria né appropriata. Vi si può pertanto rinunciare senza intaccare il sistema bicamerale.
52 Legge del 22.06.2007 sullo Stato ospite, RS 192.12