Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/124: Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali · 28 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo

quali l’articolo 80 della Costituzione italiana prevede l’approvazione da parte del Parlamento.

Paesi Bassi

Nei Paesi Bassi i trattati internazionali sono in linea di massima approvati dal Parlamento. Tale approvazione è tacita, a meno che una della camere o almeno un quinto dei membri di una delle due camere non chieda, entro 30 giorni dalla presentazione del trattato internazionale in Parlamento, che quest’ultimo sia sottoposto ad approvazione esplicita.

La legislazione (legge del 7 luglio 1994 sull’approvazione e la pubblicazione dei trattati internazionali) prevede inoltre un certo numero di deroghe al requisito dell’approvazione parlamentare, in particolare quando il trattato riguarda esclusivamente l’attuazione di un trattato esistente (art. 7 lett. b), non implica oneri finanziari importanti ed è concluso per meno di un anno (lett. c) oppure concerne la proroga di un trattato scaduto (lett. e). In alcuni di questi casi (lettere b ed e), il Parlamento ha tuttavia la possibilità di pronunciarsi sul trattato in questione se lo chiede entro trenta giorni dalla notifica da parte del Governo della sua intenzione di concluderlo (art. 8 e 9 della legge).

Inoltre un trattato può essere applicato provvisoriamente in caso d’urgenza, a condizione che sia poi sottoposto quanto prima al Parlamento (art. 10 della legge).

Stati Uniti

Secondo l’articolo II sezione 2 § 2 della Costituzione degli Stati Uniti, la competenza di concludere trattati internazionali spetta al Presidente, previa approvazione di due terzi del Senato. Nella prassi questa procedura relativamente onerosa è stata in larga misura sostituita dalla conclusione di trattati internazionali in forma semplificata da parte del Presidente. I trattati internazionali conclusi seguendo questa procedura semplificata, chiamati «executive agreement», costituiscono più del 90 per cento dei trattati conclusi dagli Stati Uniti. Occorre tuttavia relativizzare questo ruolo preminente dell’Esecutivo nella conclusione di trattati internazionali. Infatti, gli «executive agreement» comprendono tre categorie di trattati: quelli conclusi dall’Esecutivo in virtù di un’autorizzazione del parlamento (Congresso), quelli conclusi dall’Esecutivo in virtù di una delega contenuta in un trattato esistente approvato in procedura ordinaria e quelli conclusi autonomamente dall’Esecutivo senza autorizzazione o delega specifica. Quest’ultima categoria di accordi si fonda sulla competenza che la Costituzione conferisce al Presidente, in particolare in materia di affari esteri, militari, di relazioni diplomatiche e di esecuzione delle leggi. Gli accordi conclusi su questa base vertono nella maggior parte dei casi su materie minori, ma hanno in certi casi una portata importante. Si pensi ad esempio all’accordo di Yalta del 1945, concluso autonomamente dal Presidente47. Una legge prevede d’altronde l’obbligo del dipartimento di Stato di trasmettere al Congresso, entro 60 giorni dalla loro entrata in vigore, tutti gli accordi conclusi dall’Esecutivo.

Infine, il Presidente può decidere l’applicazione provvisoria di un trattato in attesa dell’approvazione da parte del Senato.

47 Tale accordo, concluso dalle potenze vincitrici della Seconda guerra mondiale, ha disciplinato le modalità della fine della guerra, in particolare per quanto riguarda l’occupazione della Germania e le frontiere dell’ex Unione Sovietica e della Polonia.