Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/124: Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali · 28 pagine
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1.1.3.8 Altri interventi parlamentari
L’iniziativa parlamentare Joder (10.457 Ridisciplinamento della conclusione e dell'approvazione dei trattati internazionali) presenta richieste identiche alle due mozioni 10.3354 e 10.3366 e verte sulla stessa materia.
Nella riunione del 14 gennaio 2011 la CIP-CN ha dato seguito a tale iniziativa parlamentare e altrettanto ha fatto la CIP-CS nella riunione del 25 marzo 2011. I pertinenti lavori sono tuttavia stati sospesi fino a quando il nostro Consiglio non avrà presentato le proposte per attuare le mozioni 10.3354 e 10.3366.
1.2 Modifiche proposte
1.2.1 Trattati di portata limitata
Proponiamo di completare e precisare l’articolo 7a capoverso 2 LOGA, in modo tale da chiarire la ripartizione delle competenze tra l’Esecutivo e il Legislativo. Le modifiche proposte si fondano sui principi guida illustrati qui appresso.
Innanzitutto il Parlamento non dovrebbe essere costretto a occuparsi di questioni marginali, poiché ne risulterebbe intaccato il buon funzionamento. La competenza del Consiglio federale di concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata non va pertanto circoscritta in modo tale da escludere quasi del tutto un possibile campo d’applicazione.
Inoltre, occorre mantenere il carattere generale e sussidiario dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA. Se, come suggerito dalle mozioni, s’inserisse nel capoverso 2 un elenco degli ambiti interessati, la disposizione perderebbe il suo carattere generale e sussidiario a favore di un orientamento settoriale analogo a quello dell’articolo 7a capoverso 1 LOGA, con lo svantaggio che i trattati conclusi in ambiti non oggetto di delega in una legge speciale o non menzionati all’articolo 7a capoverso 2 LOGA non potrebbero più essere conclusi autonomamente dal Consiglio federale. Andrebbero pertanto sottoposti all’Assemblea federale anche se di portata limitata. Il carattere sussidiario dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA va invece accentuato rispetto a oggi, creando norme esplicite di delega nei settori nei quali vengono spesso conclusi trattati internazionali, nei quali è possibile concretizzare l’oggetto e la portata dei trattati internazionali nella norma di delega stessa e i quali non presentano aspetti contrari alla delega e importanti in termini di politica interna o esterna.
Infine, le modifiche proposte devono essere rette dal principio del parallelismo tra il diritto interno e quello internazionale, che prevede regole analoghe per l’adozione del diritto interno e la conclusione dei trattati internazionali. Nel diritto interno le disposizioni importanti che contengono norme di diritto devono essere emanate sotto forma di legge federale, soggetta al referendum facoltativo (art. 164 cpv. 1 Cost.). Anche i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto sottostanno a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.). In virtù del principio del parallelismo, le basi e i criteri che reggono la competenza del Consiglio federale di emanare disposizioni normative devono applicarsi anche alla conclusione dei trattati internazionali. Nel caso della conclusione di trattati internazionali da parte del Consiglio federale, tale principio risulta attuabile soltanto in parte. Applicandolo rigidamente, il Consiglio federale potrebbe conclude-