Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/124: Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
re autonomamente tutti i trattati non comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto, il che estenderebbe notevolmente la sua competenza rispetto alla situazione attuale. Si tratterebbe di una soluzione contraria alle intenzioni degli autori delle mozioni.
Visti questi principi guida, proponiamo di mantenere l’articolo 7a capoverso 2 LOGA, precisando le disposizioni delle lettere b-d, e aggiungendo all’articolo 7a un terzo capoverso con un elenco non esaustivo di trattati che non vanno considerati di portata limitata.
Le modifiche mirano essenzialmente a limitare in modo ragionevole la competenza del Consiglio federale di concludere autonomamente trattati internazionali e a precisare il diritto vigente in modo da facilitare il compito delle autorità incaricate di interpretare l’articolo 7a.
Il commento dettagliato si trova al numero 2 del presente rapporto esplicativo.
1.2.2 Applicazione provvisoria
In merito all’applicazione provvisoria dei trattati internazionali, proponiamo di integrare l’articolo 152 capoverso 3bis specificando che il Consiglio federale è vincolato da un parere preliminare negativo delle commissioni parlamentari competenti delle due Camere, se tale parere è stato adottato con una maggioranza qualificata di due terzi. In tal caso il Consiglio federale non potrebbe più applicare a titolo provvisorio il trattato internazionale in questione.
1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
1.3.1 Trattati di portata limitata
La ripartizioni attuale delle competenze tra il Consiglio federale e l’Assemblea federale per quanto riguarda la conclusione di trattati internazionali non pone problemi importanti. Non occorre quindi rimettere totalmente in questione il sistema attuale, che permette all’Assemblea federale di concentrarsi sui trattati internazionali importanti, mentre il gran numero di trattati di portata piuttosto marginale è di competenza del Consiglio federale oppure dei dipartimenti o degli uffici. Tale sistema garantisce inoltre al Consiglio federale un margine di manovra sufficiente nell’esercizio della sua responsabilità in materia di politica estera. Nella grande maggioranza dei casi la ripartizione delle competenza non è stata messa in questione e l’Assemblea federale non ha mai chiesto di potersi pronunciare posteriormente su un trattato concluso autonomamente dal Consiglio federale (cfr. sopra n. 1.1.3.4).
In seguito alle discussioni sorte in merito alla conclusione dell’Accordo con gli Stati Uniti nell’ambito della vicenda UBS, il Parlamento ha approvato le due mozioni citate in precedenza (cfr. n. 1.1.1).
Le modifiche di legge proposte in seguito a queste mozioni intendono precisare per quanto possibile la ripartizione delle competenze tra il Consiglio federale e l’Assemblea federale. Si tratta di rivedere i dettagli del sistema, senza metterne in questione le fondamenta.