Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/124: Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali · 28 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

Riteniamo infatti che la situazione attuale non sia del tutto soddisfacente. È pertanto opportuno estendere il coinvolgimento del Parlamento, affinché si possano evitare, per quanto possibile, le situazioni in cui l’Assemblea federale respinge un trattato che era stato applicato provvisoriamente dal Consiglio federale.

Con la soluzione che proponiamo, il Consiglio federale non potrà più derogare al parere negativo di una chiara maggioranza commissionale. In tal caso, infatti, si può presumere che il trattato in questione abbia poche possibilità di essere approvato dal Parlamento. Una certa restrizione del margine di manovra del Consiglio federale è pertanto accettabile, tanto più che permette di evitare difficoltà nella gestione della politica estera della Svizzera che possono sorgere se il Parlamento non approva un trattato applicato provvisoriamente. La ripartizione di fondo delle competenze tra l’Assemblea federale e il Consiglio federale non ne risulta modificata, poiché la decisione in merito all’applicazione provvisoria del trattato resta di competenza del Consiglio federale.

Nel caso dell’Accordo UBS, l’applicazione provvisoria era stata rifiutata da un’esigua maggioranza della commissione competente del Consiglio nazionale e da una maggioranza più netta (6 contro 3) della commissione del Consiglio degli Stati. Occorre tuttavia rammentare che l’Accordo è stato poi approvato dalle Camere federali.

D’altra parte, riteniamo eccessivo introdurre il requisito dell’approvazione da parte di una semplice maggioranza dei membri delle commissioni parlamentari competenti, come chiesto dalle mozioni. Infatti, a parte i casi in cui una netta maggioranza commissionale si oppone all’applicazione provvisoria, è giusto lasciare al Consiglio federale la responsabilità di decidere in merito all’applicazione, in modo da preservare il margine di manovra necessario per una politica estera attiva e adatta alle circostanze del momento. Nei casi che non presentano difficoltà, il Collegio governativo potrà pertanto continuare a utilizzare come argomento negoziale l’impegno di applicare provvisoriamente il trattato internazionale in questione. Inoltre, la soluzione proposta dalle mozioni rimescolerebbe la ripartizione delle competenze tra il Parlamento e il Consiglio federale in materia di politica estera. Se in futuro la decisione di applicare provvisoriamente un trattato internazionale spettasse esplicitamente alle commissioni parlamentari competenti, la libertà di scelta che il Parlamento intende preservarsi in merito all’approvazione dei trattati internazionali risulterebbe maggiormente intaccata rispetto alla situazione attuale in cui la decisione compete al Consiglio federale. Rispetto alla decisione del Consiglio federale, il parere delle commissioni parlamentari avrebbe infatti indubbiamente un peso maggiore per l’approvazione finale del trattato da parte del Parlamento44.

Le modifiche previste non riguardano le clausole che figurano nella leggi speciali e che prevedono la possibilità per il Consiglio federale di applicare provvisoriamente i trattati internazionali (cfr. l’art. 4 cpv. 1 della legge federale del 9.10.198645 sulla tariffa delle dogane e l’art. 2 della legge federale del 25.06.198246 sulle misure economiche esterne).

44Cfr. FF 2004 944.

45RS 632.10

46 RS 946.201