Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/22: Legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto federale di meteorologia e climatologia (Legge sulla meteorologia, LMet) · 27 pagine

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questo obiettivo e ha avviato i primi passi in questa direzione, mentre il Regno Unito e l’Islanda hanno optato per una liberalizzazione parziale dei dati.

1.6 Portata del progetto di revisione

Deve essere rielaborata la disposizione della LMet riguardante la gamma dei compiti e il finanziamento; inoltre le disposizioni di carattere organizzativo devono essere adeguate alla forma giuridica dell’istituto di diritto pubblico. Queste modifiche giustificano una revisione totale della LMet.

1.7 Armonizzazione di compiti e finanze

Con la revisione della LMet il margine di manovra di MeteoSvizzera, in quanto futuro istituto autonomo, sarà più ampio sotto molti punti di vista. Un allargamento dei partenariati sia all’interno dell’Amministrazione federale sia all’economia privata permetterà a MeteoSvizzera di estendere i propri campi di attività e di aumentare considerevolmente la sua offerta di prestazioni rispetto ad oggi.

La liberalizzazione dei dati e la riduzione delle entrate dei servizi di meteorologia aeronautica (circa 2,5 mio. di CHF) portano ad un calo delle entrate conseguite con gli emolumenti che l’Istituto dovrà compensare aumentando l’efficienza delle prestazioni fornite. Le sponsorizzazioni offrono d’altro canto nuove opportunità di guadagno. I valori di riferimento riguardo al grado di copertura dei costi sono:

- le prestazioni di cui all’articolo 4 lettere a–g sono gratuite, poiché finanziate con indennità della Confederazione;

- le prestazioni di cui all’articolo 4 lettere h–j devono coprire i costi;

- le prestazioni commerciali devono nel complesso coprire almeno i costi.

Poiché la revisione modifica anche i compiti di MeteoSvizzera, l’attuazione della nuova legge comporta una riduzione delle risorse umane, che nella misura del possibile, deve essere conseguita mediante partenze naturali. L’Istituto continua a sottostare al diritto del personale della Confederazione.

2 Commento ai singoli articoli

Titolo, titolo abbreviato e abbreviazione

È mantenuta l’abbreviazione (LMet) della legge vigente. Viene inoltre ufficializzato il titolo abbreviato «Legge sulla meteorologia», finora comunemente usato.

Sezione 1: Scopi, compiti, attività e rapporti giuridici dell’Istituto

Art. 1 Istituto

Il capoverso 1 stabilisce che l’Istituto federale di meteorologia e climatologia (Istituto) è un ente di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica e iscritto nel registro di commercio. Si tratta di una novità, visto che attualmente MeteoSvizzera è un ufficio federale e in quanto tale non possiede personalità giuridica. Il servizio meteorologico nazionale fornisce prestazioni di carattere monopolistico destinati a una clientela, che non possono essere messe a disposizione nella misura auspicata da imprese private perché non funzionano i meccanismi della concorrenza. I principi guida del rapporto sul governo d’impresa prevedono di norma per le unità amministrative che svolgono compiti di questo tipo la forma giuridica di ente di diritto pubblico. L’Istituto beneficia così di condizioni quadro migliori e dispone del margine di manovra necessario per adempiere i propri compiti in modo economicamente efficiente e orientato ai bisogni dei clienti.

I capoversi da 2 a 4 conferiscono all’Istituto autonomia organizzativa e operativa nei limiti della presente legge. L’Istituto tiene una contabilità propria, integrata nel bilancio consolidato della Confederazione (cfr. art. 55 cpv. 1 lett. c LFC). In questo modo, è garantito un quadro