Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/22: Legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto federale di meteorologia e climatologia (Legge sulla meteorologia, LMet) · 27 pagine
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lettere g–i offre una soluzione più conveniente rispetto alla prospettiva di dover predisporre sistematicamente strutture ad hoc. Per far sì che questi requisiti siano soddisfatti, l’ammontare degli emolumenti includerà una quota congrua destinata a coprire i costi legati all’infrastruttura generale. Questo modo di procedere è conforme ai principi di equivalenza e di copertura dei costi definiti nell’articolo 46a capoverso 3 della legge del 21 marzo 199731 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA).
Art. 15 Indennità della Confederazione
Dal 2008 al 2010 il grado di copertura dei costi è stato del 50 per cento circa, con un saldo medio di 50 milioni di franchi. Per svolgere i suoi compiti, l’Istituto dovrà quindi poter contare anche in futuro sulle indennità versate dalla Confederazione. La liberalizzazione dei dati comporterà, fra l’altro, un ampliamento considerevole dell’offerta. L’ammontare dei sussidi federali servirà a coprire i costi per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–f e il suo ordine di grandezza resterà invariato. Le altre attività saranno finanziate con mezzi provenienti da terzi (cfr. art. 16). Considerato il maggiore margine di manovra dell’Istituto, l’ammontare di questi mezzi dovrà essere aumentato. Complessivamente, l’Istituto potrà quindi beneficiare di un grado di autofinanziamento superiore a quello odierno.
Art. 16 Mezzi di terzi
L’Istituto potrà finanziare una parte delle sue attività con mezzi provenienti da terzi, ossia soprattutto i compensi per le prestazioni commerciali (art. 4), i sussidi provenienti da programmi di ricerca e dalla partecipazione a programmi internazionali, nonché la sponsorizzazione da parte di terzi (art. 17). I mezzi di cui al capoverso 2 lettera a sono fondi statali ottenuti mediante concorso, i cosiddetti «fondi secondari». La distinzione tra mezzi di terzi e fondi secondari serve soprattutto per separare le voci contabili nel conto annuale, ma è difficile da spiegare ai non addetti ai lavori, ragione per cui nel presente articolo vengono disciplinati unicamente i mezzi di terzi. Conformemente all’articolo 18 capoverso 5 il rendiconto può essere disciplinato a livello di ordinanza.
Art. 17 Sponsorizzazione da parte di terzi
La sponsorizzazione è una forma particolare di prestazione commerciale. Disposizioni analoghe si trovano nella legislazione sulla radiotelevisione. La sponsorizzazione è un mezzo di finanziamento a sé stante e non una forma derivata di pubblicità.
La conclusione di contratti di sponsorizzazione deve essere retta da criteri oggettivi, stabiliti previamente in forma scritta dal consiglio d’istituto e validi per tutti gli interessati secondo i medesimi principi giuridici (art. 8 cpv. 1 Cost.). All’occorrenza possono essere applicati per analogia i principi fondamentali della normativa in materia di appalti. Agli sponsor deve essere data la possibilità di promuovere il proprio nome, il proprio marchio commerciale o la propria immagine finanziando prestazioni meteorologiche o climatologiche. La disposizione ricalca l’articolo 2 lettera o della legge del 24 marzo 200632 sulla radiotelevisione (LRTV), con i dovuti adeguamenti all’offerta dell’Istituto. Deve essere data la possibilità a più interessati di associare il proprio nome a una prestazione dell’Istituto. Inoltre deve essere sufficientemente garantita la parità di trattamento dei concorrenti, come prescritto dall’articolo 27 Cost. La partecipazione finanziaria può essere anche indiretta: lo sponsor mette a disposizione merci o prestazioni che l’Istituto può impiegare per svolgere la sua attività.
La sponsorizzazione deve essere compatibile con gli scopi e i compiti dell’Istituto. Inoltre non deve far sorgere dubbi sull’indipendenza e l’integrità dell’Istituto nello svolgimento dei suoi compiti. Questi ultimi possono essere finanziati solo parzialmente mediante la sponsorizzazione. Ciò presuppone una scelta accurata degli sponsor e la costante sorveglianza delle loro attività (cpv. 2).
31 RS 172.010
32 RS 784.40