Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/22: Legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto federale di meteorologia e climatologia (Legge sulla meteorologia, LMet) · 27 pagine
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Lettera i: in caso di incidente nucleare o di minacce analoghe causate dall’emissione di sostanze pericolose in Svizzera o all’estero, l’Istituto fornisce le informazioni meteorologiche e la consulenza necessarie alle autorità competenti, in particolare all’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (ordinanza del 20 ottobre 201019sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari) e alla Centrale nazionale d’allarme (ordinanza sugli interventi NBCN). Queste prestazioni comprendono un ampliamento delle misure per il continuo rilevamento delle condizioni meteorologiche. Il modello di previsione ad alta risoluzione è stato dotato di capacità simulative e operative che permettono di calcolare le condizioni atmosferiche future che potrebbero avere un influsso sulla diffusione di sostanze radioattive e di altre sostanze inquinanti. Le informazioni meteorologiche sono completate da una capillare rete di misura della radioattività in grado di far scattare in ogni momento l’allarme a partire da qualsiasi punto di misurazione. Secondo l’articolo 3 capoverso 4 dell’ordinanza del 17 ottobre 200720 sulla Centrale nazionale d’allarme (OCENAL), l’Istituto gestisce il posto di allarme della Centrale.
Tutte le informazioni meteorologiche e climatologiche fornite dall’Istituto possono essere riprodotte solo con l’indicazione della fonte.
Quelli elencati alle lettere g–i sono compiti particolari che l’Istituto fornisce a clienti specifici i quali necessitano di queste prestazioni per adempiere i compiti conferiti loro per legge. Per motivi di sicurezza, questi compiti incombono alla Confederazione.
Oltre alle informazioni menzionate alla lettera e, all’Ufficio federale dell’ambiente servono scenari climatici e dati statistici sulle forti precipitazioni. La questione del finanziamento di questi compiti supplementari è attualmente in esame.
Per continuare a adempiere in modo ottimale i propri compiti e offrire prestazioni aggiornate, l’Istituto svolge attività di ricerca ai sensi della legge federale del 7 ottobre 198321 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI). Per attività di ricerca si intende la ricerca orientata alla pratica, i cui risultati servono all’adempimento di compiti dell’Amministrazione federale.
Per il trasferimento nella pratica di conoscenze accademiche è indispensabile una stretta collaborazione con le scuole universitarie. Poiché il settore della meteorologia e della climatologia ha uno spiccato orientamento internazionale, la cooperazione con i servizi meteorologici e le istituzioni di ricerca esteri e la partecipazione ad attività internazionali di ricerca e sviluppo sono imprescindibili.
Una parte dei mezzi necessari alle attività di ricerca e sviluppo provengono dai fondi stanziati per i programmi nazionali e internazionali, quali il programma COST (Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica) e il programma quadro di ricerca europeo.
Poiché al momento della revisione totale della LMet era in revisione anche la LPRI, non si sa ancora se occorre integrare una disposizione relativa alle attività di ricerca condotte dall’Istituto o se tali attività rientrano piuttosto nel campo d’applicazione della LPRI rivista. Contestualmente all’entrata in vigore della LPRI rivista si saprà se le attività di ricerca dell’Istituto saranno disciplinate dalla nuova LPRI o se occorrerà aggiungere una disposizione in tal senso nel regolamento di organizzazione.
Capoverso 2: il Consiglio federale può autorizzare l’Istituto a rappresentare la Confederazione negli organi e nelle organizzazioni internazionali attivi nel settore della meteorologia e climatologia (OMM, EUMETSAT, CEPMMT). In tal caso, l’Istituto delega propri rappresentanti, garantisce lo scambio di informazioni, cura i rapporti con queste organizzazioni, coordina i contributi svizzeri (GAW, GCOS, PMOD/WRC, EUMETNET ecc.), garantendo alla Svizzera il massimo vantaggio economico dalle attività internazionali condotte nel settore della meteorologia e della climatologia.
Capoverso 3: il Consiglio federale può affidare all’Istituto, dietro versamento di un’indennità, altri compiti coerenti con gli scopi definiti all’articolo 2. Tra questi possono rientrare, a titolo d’esempio, i compiti connessi alla cosiddetta «meteorologia spaziale»: una forte attività solare ha effetti elettroidrodinamici sull’atmosfera, che possono disturbare in modo importante i sistemi di radiocomunicazione, i sistemi di comando dell’aviazione o le reti terrestri di approvvigionamento elettrico. Il rilevamento e le previsioni a breve termine delle condizioni
19 RS 732.33
20 RS 520.18
21 RS 420.1