Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/22: Legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto federale di meteorologia e climatologia (Legge sulla meteorologia, LMet) · 27 pagine

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Il consiglio d’istituto prescrive come devono essere amministrati i mezzi di terzi acquisiti in virtù dell’articolo 17 (lett. d) e definisce i criteri per la conclusione di contratti di sponsorizzazione.

La conclusione del contratto di affiliazione alla Cassa pensioni PUBLICA richiede la partecipazione e il consenso dell’organo paritetico. Il contratto deve essere approvato dal Consiglio federale e firmato dal datore di lavoro (art. 32c cpv. 3 e art. 32d cpv. 2 ultimo periodo LPers; lett. e).

Dato che costituisce una cassa di previdenza propria, il consiglio d’istituto deve disciplinare la composizione, la procedura di nomina e l’organizzazione dell’organo paritetico (art. 32d LPers; lett. f).

Il consiglio d’istituto nomina il direttore su riserva dell’approvazione del Consiglio federale (lett. g) e designa gli altri membri della direzione (lett. h). È pertanto il consiglio d’istituto a decidere chi fa parte della direzione e assume formalmente funzioni all’interno di essa.

In quanto organo supremo, il consiglio d’istituto esercita anche funzioni di controllo (lett. i): per controbilanciare la posizione relativamente forte della direzione ne sorveglia l’operato. Inoltre, deve verificare il rispetto del regolamento di organizzazione, individuare irregolarità e ordinarne l’eliminazione. Se rileva gravi problemi nell’organizzazione o nella gestione dell’Istituto e la direzione non è in grado di ovviarvi, il consiglio d’istituto deve intervenire.

Il consiglio d’istituto ha inoltre il compito di assicurare un sistema di controllo interno e un sistema di gestione dei rischi (lett. j).

Il consiglio d’istituto approva il preventivo e il conto annuale (lett. k). Stabilisce le informazioni che la direzione deve fornirgli ai fini dell’approvazione del preventivo.

Il consiglio d’istituto approva ogni anno il rapporto di gestione e lo sottopone prima di pubblicarlo al Consiglio federale per approvazione (lett. l). Il Consiglio federale può rifiutarsi di approvare il rapporto di gestione se non concorda con elementi fondamentali del documento. I contenuti del rapporto sono retti per analogia dalle disposizioni del CO (art. 662). Il consiglio d’istituto propone inoltre al Consiglio federale l’impiego degli eventuali utili. Gli utili vengono generalmente accreditati al conto profitti e perdite. Solo in casi eccezionali vengono costituite riserve, ad esempio, nel caso di investimenti ingenti.

È compito del consiglio d’istituto chiedere al Dipartimento federale dell’interno le indennità federali di cui all’articolo 15 (lett. m).

In virtù del capoverso 8 il direttore assiste alle sedute del consiglio con voto consultivo e può presentare proposte.

Art. 9 Direzione

La direzione è l’organo di direzione operativa. Adempie tutti i compiti che la legge non attribuisce a un altro organo, in particolare al consiglio d’istituto (cpv. 1). Il direttore presiede la direzione (cpv. 2). La direzione è responsabile della gestione operativa e dell’assunzione del personale, emana decisioni, rappresenta l’Istituto verso l’esterno e cura in particolare le relazioni con altre istituzioni meteorologiche e climatologiche e con gli ambienti interessati in Svizzera e all’estero (cpv. 3).

Art. 10 Ufficio di revisione

L’autonomia contabile dell’Istituto rende necessario un ufficio di revisione. L’ufficio di revisione è nominato dal Consiglio federale che lo può revocare per motivi gravi. Come previsto nel rapporto sul governo d’impresa, il mandato di revisione, lo statuto, l’abilitazione, l’indipendenza, la durata del mandato e la stesura della relazione dell’ufficio di revisione sono retti per analogia dalle disposizioni del diritto in materia di società anonima (art. 727–731a CO). La relazione sull’esito della verifica è presentata al consiglio d’istituto e al Consiglio federale (cpv. 2).