Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/22: Legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto federale di meteorologia e climatologia (Legge sulla meteorologia, LMet) · 27 pagine
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Sezione 2: Organizzazione
Art. 7 Organi
L’articolo 7 definisce gli organi dell’Istituto. La ripartizione corrisponde alla composizione abituale delle unità amministrative autonome della Confederazione. Per effetto dell’indipendenza contabile è previsto un ufficio di revisione con funzione di organo (cpv. 1).
Di norma, i membri di organi di unità rese autonome non possono far parte contemporaneamente di più organi (cpv. 2).
Art. 8 Consiglio d’istituto
Il consiglio d’istituto può contare al massimo sette membri, un numero sufficiente a coprire tutti i settori dell’Istituto. Per permettere una certa continuità, il mandato, della durata di quattro anni, è rinnovabile due volte per i membri del consiglio d’istituto, che possono quindi farne parte per un massimo di 12 anni. Non è prevista una rappresentanza della Confederazione nel consiglio d’istituto (cpv. 1–3).
Le disposizioni dei capoversi 4 e 5 corrispondono alle direttive del rapporto sul governo d’impresa e alle prescrizioni usuali per le unità amministrative decentralizzate. Il capoverso 4 stabilisce che il Consiglio federale è l’organo incaricato della nomina dei membri e del presidente del consiglio d’istituto. Il Consiglio federale può revocare per gravi motivi l’incarico dei membri del consiglio d’istituto anche in corso di mandato, segnatamente quando un membro non soddisfa più i requisiti della carica o ha gravemente violato i propri obblighi.
I membri del consiglio d’istituto sono tenuti ad adempiere con ogni diligenza i propri compiti e obblighi e a tutelare gli interessi dell’Istituto (cpv. 5). In caso di un conflitto d’interessi, devono ricusarsi. Quest’obbligo è in parte già previsto dalla legge federale del 20 dicembre 196824 sulla procedura amministrativa (PA). La disposizione del capoverso 5 lo estende ai settori d’attività retti dal diritto privato. L’articolo 10 PA si applica per analogia.
I membri del consiglio d’istituto non sono legati all’Istituto da un rapporto di lavoro. Il capoverso 6 dispone pertanto che il Consiglio federale stabilisce l’ammontare dell’indennità che viene loro corrisposta. All’onorario e alle altre condizioni contrattuali convenute con i membri del consiglio si applicano l’articolo 6a della legge del 24 marzo 200025 sul personale federale (LPers) e le sue ordinanze esecutive (in particolare l’ordinanza del 19 dicembre 200326 sulla retribuzione dei quadri). Se nonostante le disposizioni della LMet, dell’ordinanza sulla retribuzione dei quadri e del contratto sussistono lacune, si applica, a titolo di diritto pubblico suppletivo, il diritto in materia di mandato del Codice delle obbligazioni (CO)27. Quest’aggiunta garantisce la certezza del diritto.
Il capoverso 7 elenca i compiti e gli obblighi del consiglio d’istituto.
Il consiglio d’istituto emana un regolamento di organizzazione (lett. a). Questa competenza concretizza l’autonomia dell’Istituto sancita dall’articolo 1 capoverso 2. La competenza normativa del consiglio d’istituto è limitata al quadro fissato dalla legge e comprende in particolare questioni di gestione, nonché la delimitazione e concretizzazione delle competenze del consiglio d’istituto e della direzione.
Il consiglio d’istituto provvede all’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale conformemente all’articolo 22 (lett. b). Ogni anno presenta al Consiglio federale un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi strategici.
Il personale dell’Istituto è assunto conformemente alle disposizioni della LPers (art. 11 cpv. 1). Secondo l’articolo 11 capoverso 3, l’Istituto è considerato datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 LPers. Il consiglio d’istituto ha pertanto il compito di emanare l’ordinanza sul personale in cui sono stabiliti la remunerazione, le prestazioni accessorie e le altre condizioni contrattuali. Inoltre determina l’ammontare degli emolumenti e le modalità di riscossione. L’ordinanza sul personale e l’ordinanza sugli emolumenti devono essere approvate dal Consiglio federale (lett. c).
24RS 172.021; cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c PA
25 RS 172.220.1
26 SR 172.220.12
27 RS 220