Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/22: Legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto federale di meteorologia e climatologia (Legge sulla meteorologia, LMet) · 27 pagine

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naturali (ordinanza sugli interventi NBCN) e ad altri organi incaricati della protezione della popolazione a livello nazionale (p. es. Comitato direttivo Intervento pericoli naturali).

Tra le prestazioni di consulenza complementari offerte dell’Istituto rientrano la hot line in caso di pericolo elevato e molto elevato, la consulenza specializzata fornita agli organi di condotta e ai servizi specializzati della Confederazione e dei Cantoni, il servizio di assistenza (help point) GIN per le informazioni meteorologiche specializzate e il supporto tecnico di primo livello (first level support) per gli organi responsabili della protezione della popolazione.

Ulteriori prodotti che possono servire a proteggere la popolazione, in particolare quelli che a livello contenutistico o geografico rispondono a esigenze specifiche dei destinatari, non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 3 lettera d.

Lettera e: l’Istituto mette a disposizione dei servizi federali, dei Cantoni, dei Comuni, delle imprese, degli ambienti scientifici e del pubblico le informazioni di base rilevanti sui cambiamenti climatici contribuendo così a migliorare la gestione dei rischi e l’adattamento ai cambiamenti climatici. A tal fine sfrutta l’esperienza maturata nell’osservazione e nelle analisi sistematiche e pluriennali dello stato del clima e collabora intensamente con le scuole universitarie e le organizzazioni internazionali attive nel campo della ricerca sul clima.

Tra le informazioni climatologiche rientrano le analisi basate sulle serie climatiche storiche pluriennali, i bollettini e i rapporti sullo stato del clima e dei cambiamenti climatici, le basi per le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e gli indicatori climatici significativi per documentare l’evoluzione del clima. Sono esempi di indicatori i giorni di canicola, l’inizio del periodo vegetativo e il numero di giorni con neve. Inoltre, viene messa a disposizione un’offerta di base di scenari sulle future condizioni climatiche. I contenuti, gratuiti, sono accessibili su Internet e possono essere scaricati.

Lettera f: come già accennato, lo scambio internazionale, in particolare quello con i Paesi limitrofi, di informazioni e dati meteorologici è indispensabile sia per la Svizzera sia per gli altri Stati (cfr. n. 1.5). Lo scambio di dati è disciplinato a livello globale, per gruppi di Paesi e a livello bilaterale. L’OMM, con sede a Ginevra, promuove lo scambio di informazioni meteorologiche a livello internazionale; con i suoi programmi disciplina il rilevamento, lo scambio e l’analisi dei dati meteorologici e climatici, nonché la loro fornitura ai centri dati internazionali, tra cui vi è anche il GCOS (cfr. n. 1.5.1).

Sul piano internazionale, l’Istituto collabora al rilevamento, alla valutazione e allo scambio dei dati con rilevamenti propri e partecipando finanziariamente a cooperazioni. In tal modo si creano sinergie che permettono di ottenere soluzioni a costi contenuti per tutti i Paesi partecipanti.

Lettera g: l’Istituto fornisce all’aviazione civile le informazioni di meteorologia aeronautica necessarie secondo le direttive dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI), dell’Unione europea sullo spazio aereo armonizzato (Cielo unico europeo/Single European Sky, CUE/SES) e dell’ente regolatore svizzero (Ufficio federale dell’aviazione civile, UFAC). Ai sensi dell’articolo 1 capoverso 4 della legge del 21 dicembre 194817 sulla navigazione aerea, l’Istituto contribuisce a garantire uno svolgimento sicuro, ordinato e fluido del traffico aereo. Conformemente all’ordinanza del 18 dicembre 199518 concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA) funge da autorità meteorologica ai sensi dell’allegato 3 OACI. La futura ordinanza sui dati aeronautici, attualmente in elaborazione presso l’UFAC, definirà le modalità di fornitura dei dati, tra i quali rientrano anche le prestazioni meteorologiche per la sicurezza aerea e le operazioni di volo.

Lettera h: l’Istituto fornisce all’aeronautica militare tutte le informazioni di meteorologia aeronautica necessarie prescritte dall’autorità meteorologica militare. Come finora, fornisce all’Esercito svizzero le prestazioni meteorologiche e climatologiche necessarie all’adempimento dei suoi compiti. A tal fine impiega le proprie risorse (infrastruttura e personale specializzato militarizzato) in funzione dei bisogni specifici e in tutte le situazioni.

Le prestazioni necessarie in funzione delle varie situazioni sono definite congiuntamente negli accordi di prestazione.

17RS 748.0

18 RS 748.132.1