Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/22: Legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto federale di meteorologia e climatologia (Legge sulla meteorologia, LMet) · 27 pagine

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La Confederazione cede all’Istituto l’utilizzo di questi beni dietro pagamento di un congruo importo.

Grazie all’usufrutto degli immobili l’Istituto vanta diritti reali garantiti sul lungo termine e maggiori di quelli che gli spetterebbero in qualità di locatario o affittuario. Grazie a questa soluzione l’Istituto può inoltre concentrare le proprie risorse sulle sue attività principali.

Sezione 5: Tutela degli interessi della Confederazione

Art. 22 Obiettivi strategici

Il Consiglio federale dirige l’attività dell’Istituto assegnandogli obiettivi strategici quadriennali. Attraverso gli obiettivi strategici, impartisce all’Istituto determinate direttive riguardo alla gestione e all’esecuzione dei compiti. Queste ultime precisano i compiti fissati per legge nell’articolo 3.

Art. 23 Vigilanza

Secondo l’articolo 8 capoverso 4 LOGA, il Consiglio federale controlla, conformemente alle disposizioni particolari, le unità amministrative decentralizzate. In conformità con tale disposizione, il Consiglio federale ha il compito di vigilare sull’Istituto e sull’adempimento dei compiti che gli sono assegnati.

Il capoverso 2 riporta un elenco non esaustivo degli strumenti a disposizione del Consiglio federale per esercitare la sua funzione di vigilanza.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 24 Costituzione dell’Istituto

L’articolo 24 contiene una serie di norme e misure finalizzate alla trasformazione dell’Ufficio federale in istituto di diritto pubblico.

Il Consiglio federale determina il momento in cui l’Istituto acquisisce personalità giuridica (cpv. 2). Secondo il capoverso 3, il Consiglio federale definisce i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all’Istituto. Ne fanno parte segnatamente le riserve GEMAP generali e quelle a destinazione vincolata secondo l’articolo 46 LFC. I beni mobili e i diritti sui beni immateriali (p. es. il marchio MeteoSvizzera) utilizzati dall’Ufficio federale di meteorologia e climatologia diventano proprietà dell’Istituto e vanno valutati e inseriti nel bilancio d’apertura. Secondo il capoverso 4, il Consiglio federale dispone tutti gli ulteriori provvedimenti necessari al trasferimento ed emana le disposizioni del caso, in particolare quelle concernenti il trasferimento dall’Ufficio federale all’Istituto dei crediti attualmente iscritti a preventivo.

La prevista trasformazione è disciplinata da una legge speciale che deroga alle disposizioni sulla trasformazione previste dalla legge del 3 ottobre 200333 sulla fusione (LFus). Nel capoverso 7 è pertanto esplicitamente esclusa l’applicabilità della LFus.

Art. 25 Trasferimento dei rapporti di lavoro

Con l’entrata in vigore della nuova legge i rapporti di lavoro del personale dell’Ufficio federale di meteorologia e climatologia vengono trasferiti all’Istituto fondato su nuove basi giuridiche. In qualità di datore di lavoro ai sensi della legislazione sul personale, il consiglio d’istituto dovrà emanare un regolamento sulla retribuzione, sulle prestazioni accessorie e sulle altre condizioni contrattuali; tale regolamento può derogare alle disposizioni esecutive della LPers attualmente in vigore per il personale dell’Istituto.

33 SR 221.301