Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/22: Legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto federale di meteorologia e climatologia (Legge sulla meteorologia, LMet) · 27 pagine
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Sezione 3: Personale
Art. 11 Condizioni di assunzione
La direzione e il personale sottostanno alla LPers (cpv. 1). Lo statuto di diritto pubblico è giustificato dal fatto che l’Istituto fornisce prestazioni di carattere prevalentemente monopolistico e assolve anche un numero limitato di compiti sovrani (cfr. spiegazioni nel rapporto supplementare del Consiglio federale del 25 marzo 200928 concernente il rapporto sul governo d’impresa – attuazione dei risultati del dibattito in Consiglio nazionale, n. 4.7).
Conformemente all’articolo 37 capoverso 4 LPers, l’ordinanza sul personale che il consiglio d’istituto è tenuto a emanare può prevedere regolamentazioni derogatorie all’ordinanza del 3 luglio 200129 sul personale (OPers) soltanto se lo esigono motivi oggettivi.
Secondo il capoverso 3 l’Istituto è un datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 LPers.
Art. 12 Cassa pensioni
Nel capoverso 1 è stabilito che l’Istituto, in quanto unità amministrativa decentralizzata della Confederazione, è considerato un datore di lavoro ai sensi delle disposizioni in materia di previdenza professionale (art. 32b cpv. 2 LPers). Secondo l’articolo 32d LPers dispone dunque di un proprio istituto di previdenza e, di conseguenza, di un proprio contratto di affiliazione con PUBLICA. Nel caso di datori di lavoro che sottostanno alla LPers le disposizioni previdenziali possono derogare alle disposizioni vigenti per il personale dell’Amministrazione federale solo nella misura in cui ciò è necessario in ragione dei compiti o della struttura dell’effettivo del datore di lavoro interessato (cfr. messaggio sulla Cassa pensioni della Confederazione [Legge su PUBLICA e modifica della legge sulla CPC]30).
Secondo il capoverso 2 l’Istituto è considerato datore di lavoro ai sensi delle disposizioni in materia di previdenza professionale. L’Istituto è il datore di lavoro di riferimento sia per il personale attivo sia per quello attualmente beneficiario di rendite (art. 32b cpv. 2 LPers).
Sezione 4: Finanziamento e gestione finanziaria
Art. 13 Finanziamento
L’articolo 13 definisce le fonti cui l’Istituto può attingere per finanziare la sua attività. Gli articoli seguenti (art.14–17) disciplinano i singoli tipi di entrate. Gli obiettivi strategici fissati dal Consiglio federale conterranno anche prescrizioni finanziarie (proporzione che l’Istituto deve perseguire tra le indennità versate della Confederazione, i ricavi conseguiti con gli emolumenti e i mezzi di terzi).
Art. 14 Emolumenti
L’Istituto riscuote emolumenti per le prestazioni non commerciali di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere g–i. Previa approvazione del Consiglio federale, il consiglio d’istituto deve definire l’ammontare di tali emolumenti, le modalità di riscossione e le prestazioni soggette a emolumento.
I compiti di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere g–i presuppongono che l’infrastruttura dell’Istituto soddisfi severi requisiti tecnici. Da un lato, dovranno essere predisposte infrastrutture specifiche, adibite esclusivamente all’esecuzione dei compiti previsti all’articolo 3 capoverso 1 lettere g–i; gli emolumenti da riscuotere saranno calcolati di conseguenza. Tali infrastrutture includono, ad esempio, apparecchi per misurare il livello di radioattività oppure appositi strumenti installati negli aeroporti per il servizio aereo. Dall’altro, anche l’infrastruttura generale, utilizzata per svolgere i compiti di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–f dovrà essere in grado di soddisfare gli stessi elevati requisiti. Il fatto di poter sfruttare l’infrastruttura generale per svolgere i compiti di cui all’articolo 3 capoverso 1
28FF 2009 2225
29 RS 172.220.111.3
30 FF 2005 5171