Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/22: Legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto federale di meteorologia e climatologia (Legge sulla meteorologia, LMet) · 27 pagine

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Il diritto di esecuzione relativo alla vigente legge federale sulla meteorologia e la climatologia dovrà essere adeguato.

Il progetto non comporta costi supplementari.

3.2 Per i Cantoni

La revisione della legge non ha alcuna ripercussione sulla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

I Cantoni trarranno beneficio dalla possibilità di disporre gratuitamente dei dati meteorologici e da norme più chiare in materia di sostegno nel settore dei pericoli naturali.

3.3 Per l’economia

La meteorologia e la climatologia svolgono una funzione essenziale in qualsiasi società ed economia nazionale: la gestione strategica di numerosi processi e l’adozione di molte decisioni non possono prescindere dalle analisi, dalle previsioni e dai dati meteorologici. Oltre ad includere le allerte relative ai pericoli meteorologici e la stima dei futuri scenari climatici, le prestazioni meteorologiche contribuiscono alla sicurezza e all’ottimizzazione delle attività sociali ed economiche, per esempio nei settori della circolazione stradale, dell’aviazione, del turismo e dell’agricoltura. Ogni economia ha quindi bisogno di un servizio meteorologico nazionale che ne definisca le basi di riferimento. Dagli studi condotti risulta che per ogni franco investito nel servizio meteorologico il beneficio economico prodotto è almeno quintuplo.

La presente revisione di legge consente all’economia svizzera di fruire gratuitamente di un’offerta di base di prestazioni e dati meteorologici e climatologici. L’uso di queste prestazioni e di questi dati ne risulterà intensificato e la loro utilità rafforzata. La nuova legge prevede una chiara distinzione tra offerta di base e prestazioni commerciali. Attribuendo all’Istituto lo statuto di unità amministrativa federale decentralizzata si creano le condizioni atte a far sì che la Svizzera possa disporre anche in futuro di un servizio meteorologico nazionale altamente performante.

4 Programma di legislatura

Il progetto non è menzionato né nel messaggio del 23 gennaio 200836 sul programma di legislatura 2007–2011 né nel decreto federale del 18 settembre 200837 sul programma di legislatura 2007–2011. Poiché il Consiglio federale ha deciso la costituzione di un istituto di diritto pubblico solo in seguito alla formulazione dei principi sullo scorporo e sulla gestione strategica di compiti della Confederazione formulati nel rapporto sul governo d’impresa, non è stato possibile includere il progetto nel programma di legislatura al momento dell’elaborazione di quest’ultimo.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

Più che da un’unica disposizione, la competenza della Confederazione in ambito di meteorologia e climatologia deriva da diverse norme costituzionali. Il riferimento principale è l’articolo 74 capoverso 1 Cost., secondo il quale la Confederazione ha la facoltà di emanare prescrizioni sulla protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti; questa protezione riguarda anche gli effetti nocivi o molesti in ambito meteorologico e climatologico. La LMet si fonda poi sull’articolo 76 capoverso 3 Cost., in base al quale la Confederazione può emanare prescrizioni sulle acque e sulla loro protezione. Entrambe le norme citate conferiscono alla Confederazione una competenza legislativa concorrente ed estesa.

36 FF 2008 597

37 FF 2008 7469