Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/22: Legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto federale di meteorologia e climatologia (Legge sulla meteorologia, LMet) · 27 pagine
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Con la legge federale del 18 giugno 19991 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) l’attività di diritto privato dell’ISM è stata iscritta nella legge e l’istituto è stato ribattezzato Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera.
1.1.2 Situazione attuale
In quanto servizio meteorologico nazionale, MeteoSvizzera adempie diversi compiti nel campo della meteorologia e della climatologia che sono retti, oltre che dai principi stabiliti dalla LMet, dagli accordi internazionali (n. 1.5).
Oggi MeteoSvizzera è un’unità dell’Amministrazione federale subordinata al DFI (cfr. allegato 1 dell’ordinanza del 25 novembre 19982sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, OLOGA). Dal 1997 MeteoSvizzera è gestita mediante mandato di prestazione e preventivo globale e fa quindi parte delle cosiddette unità amministrative GEMAP (art. 44 legge del 21 marzo 19973sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, LOGA; art. 42–46 legge federale del 7 ottobre 20054 sulle finanze della Confederazione, LFC). L’attuale mandato di prestazione di MeteoSvizzera, il quarto, è valido per il periodo 2008-2011.
In quanto unità GEMAP, MeteoSvizzera non tiene una contabilità propria, ma figura nel preventivo e nel consuntivo della Confederazione come le altre unità dell’Amministrazione federale centrale. Per le unità GEMAP, che devono tenere una contabilità analitica per gruppi di prodotti, è stanziato un preventivo globale annuo.
1.2 Motivo del nuovo disciplinamento
Negli anni passati l’estensione e l’adempimento dei compiti dell’Ufficio federale di meteorologia e climatologia sono stati ripetutamente messi in discussione.
Per questa ragione, il DFI e MeteoSvizzera hanno ritenuto opportuno sottoporre a una valutazione indipendente l’attività di MeteoSvizzera, che è stata effettuata tra il giugno 2007 e il giugno 2008 dal Controllo federale delle finanze (CDF).
Sulla base del rapporto del CDF, nel dicembre 2008 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di avviare rapidamente «una riforma generale di MeteoSvizzera» e di sottoporgli entro la fine del 2009 proposte di riforma e un possibile scadenzario. Insieme alla Segreteria generale del DFI, MeteoSvizzera ha tracciato un quadro dettagliato della situazione ed elaborato diverse varianti per l’assetto futuro.
Poiché è stato tematizzato anche il trasferimento di MeteoSvizzera nell’Amministrazione federale decentralizzata, sulla base del rapporto del Consiglio federale del 13 settembre 20065 sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione (Rapporto sul governo d’impresa), si è provveduto ad esaminare quale forma organizzativa poteva entrare in considerazione per la tipologia di compiti svolti da MeteoSvizzera. Come specificato nel rapporto citato, sono adatte a essere trasformate in istituti autonomi di diritto pubblico le unità amministrative che forniscono prestazioni a carattere monopolistico. Rientrano tra queste in particolare le prestazioni destinate a una clientela, per le quali però la concorrenza non funziona e che quindi non possono essere messe a disposizione da imprese private nella misura auspicata dal punto di vista dell’economia generale. I compiti svolti da MeteoSvizzera nell’ambito dell’offerta di base corrispondono abbastanza bene alla tipologia di compiti descritta nel rapporto. Per questo motivo è stata presa in esame la trasformazione di MeteoSvizzera in un istituto autonomo di diritto pubblico.
1RS 429.1; cfr. in particolare art. 1 LMet
2 RS 172.010.1
3 RS 172.010
4 RS 611.0
5 FF 2006 7545; completato dal rapporto supplementare del Consiglio federale del 25 marzo 2009 concernente il Rapporto sul governo d’impresa – Attuazione dei risultati del dibattito in Consiglio nazionale (FF 2009 2225)