Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/22: Legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto federale di meteorologia e climatologia (Legge sulla meteorologia, LMet) · 27 pagine

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La presente legge poggia inoltre su altre disposizioni costituzionali. L’articolo 64 capoverso 1 Cost., per esempio, attribuisce alla Confederazione la competenza di promuovere la ricerca scientifica e l’innovazione. L’Istituto può svolgere attività di ricerca applicata, nella misura in cui i risultati di tali attività siano funzionali all’adempimento dei suoi compiti. Esso fornisce inoltre prestazioni per la sorveglianza e il calcolo del grado di diffusione delle sostanze radioattive (art. 3 cpv. 1 lett. i), compito, questo, fondato sugli articoli 90 e 118 capoverso 2 lettera c Cost.

L’articolo 57 capoverso 1 Cost. prevede che, nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedano alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione. Per quanto riguarda l’Esercito, alla Confederazione è attribuita una competenza totale ed esclusiva (art. 58 e 60 Cost.). Il fatto che l’Istituto possa contare sul sostegno dell’esercito in situazioni particolari o eccezionali (art. 6 LMet) trova fondamento in queste disposizioni costituzionali. Occorre infine richiamare l’articolo 60 capoverso 2 Cost. che, conferendo alla Confederazione una competenza legislativa totale in materia di impiego della protezione civile, funge da base di riferimento in materia di protezione della popolazione. In questo contesto il compito dell’Istituto, conformemente all’articolo 3 capoverso 1 lettera d LMet, consiste nel fornire le prestazioni meteorologiche e i servizi di consulenza necessari per proteggere la popolazione.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Gli impegni internazionali sono elencati al numero 1.5.1, ragione per cui non vengono ripetuti in questa sede. Da tali impegni risulta che MeteoSvizzera è membro di numerose organizzazioni e partecipa a diversi programmi internazionali (OMM, CEPMMT, Eumetsat, Eumetnet ed Ecomet), nonché a vari consorzi a vocazione internazionale. La LMet non prevede alcun cambiamento quanto all’adempimento degli impegni assunti in ambito internazionale. La legge deve tuttavia specificare i compiti e le competenze, nonché garantire i finanziamenti necessari al rispetto di tali impegni e quindi degli accordi sottoscritti. Per questa ragione, nell’articolo 3 capoverso 1 lettera f è sancito il compito che l’Istituto è tenuto a svolgere nell’ambito della meteorologia e climatologia sul fronte internazionale; nell’articolo 3 capoverso 2 sono stabilite le condizioni in base alle quali l’Istituto può rappresentare la Confederazione nelle organizzazioni, nelle istituzioni e nei gruppi d’interesse internazionali; nell’articolo 5 capoverso 3 è definita la facoltà dell’Istituto di collaborare con persone giuridiche anche all’estero e nell’articolo 5 capoverso 4 viene delegata al Consiglio federale la competenza di stipulare determinati accordi internazionali. L’articolo 5 capoverso 5, infine, garantisce l’erogazione di fondi finalizzati all’adempimento degli impegni internazionali. L’ambito della cooperazione internazionale resta sostanzialmente invariato rispetto alla situazione attuale. Le disposizioni in materia riflettono dunque sostanzialmente quelle in vigore.

5.3 Forma dell’atto

Il progetto prevede disposizioni importanti che stabiliscono norme di diritto da emanare sotto forma di legge federale conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost. La competenza dell’Assemblea federale di emanare la legge scaturisce dall’articolo 163 capoverso 1 Cost. L’atto sottostà a referendum facoltativo.

5.4 Delega di competenze legislative

La legge contiene numerose deleghe legislative che abilitano il Consiglio federale a emanare, nei limiti previsti dalla legge, disposizioni di ordinanza che integrino o sostituiscano quelle di legge. Si tratta dell’articolo 3 capoverso 3 concernente il trasferimento all’Istituto di ulteriori compiti, non contemplati nella legge. Le altre norme che, secondo la legge, possono essere emanate dal Consiglio federale sono disposizioni esecutive, che potrebbero in realtà essere emanate anche facendo riferimento direttamente alla Costituzione. Queste sono contenute nell’articolo 18 capoverso 5 riguardante le prescrizioni in materia di rendiconto e nell’articolo 24 capoverso 3 riguardante altre disposizioni e decisioni per il trasferimento dei