Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/22: Legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto federale di meteorologia e climatologia (Legge sulla meteorologia, LMet) · 27 pagine
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Per l’Istituto lo sviluppo e l’esercizio del modello di previsione meteorologica ad alta risoluzione è il presupposto per fornire previsioni precise sia sul piano geografico che su quello temporale e in particolare per emettere allerte.
Il modello di previsione serve anche allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere c, d, g, h e
i. Con l’offerta di base è così possibile garantire che siano disponibili le analisi e le previsioni necessarie per adempiere i compiti rilevanti per la sicurezza e gli obblighi legali.
L’offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatiche è pubblicata on line ed è disponibile su una piattaforma per il download. I contenuti sono gratuiti.
Nell’ambito della definizione degli obiettivi strategici, il Consiglio federale stabilisce più precisamente le prestazioni che fanno parte dell’offerta di base.
Le prestazioni che rispondono a bisogni specifici dei clienti non rientrano nell’offerta di base, bensì nelle prestazioni commerciali di cui all’articolo 5.
Lettera c: la disposizione costituisce la base legale per l’articolo 9 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 18 agosto 201013 sull’allerta e l’allarme (ordinanza sull’allarme, OAll). Tra i fenomeni meteorologici pericolosi rientrano le tempeste, i temporali e la grandine, le forti precipitazioni, le nevicate, l’estesa formazione di placche di ghiaccio al suolo (p. es. a causa della pioggia che gela al suolo), le ondate di caldo e di freddo. Gli avvisi di allerta sono diffusi in tre lingue nazionali e coprono l’intero territorio della Confederazione. Gli avvisi sono strutturati su cinque livelli di pericolo, come concordato a livello internazionale.
Conformemente al decreto del Consiglio federale del 26 maggio 2010 sul perfezionamento del sistema di allerta e di allarme, l’Istituto garantisce che per ognuna delle circa 150 regioni di allerta vengano effettuate misure rappresentative. Inoltre, l’Istituto gestisce una rete di radar meteorologici che permette il monitoraggio capillare delle precipitazioni su tutte le regioni del Paese. Ciò consente di rilevare in modo particolarmente dettagliato i fenomeni estremi. A tal fine l’Istituto gestisce una solida infrastruttura operativa 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Questa struttura si basa sui sistemi di rilevamento, elaborazione, archiviazione e messa a disposizione di dati meteorologici secondo la lettera a, sui sistemi di previsione secondo la lettera b, su una solida infrastruttura informatica per l’elaborazione e la diffusione delle allerte, nonché su personale specializzato.
Le allerte alle autorità sono diramate attraverso i canali di diffusione protetti della Centrale nazionale d’allarme. Secondo il principio della «Single Official Voice» (art. 9 cpv. 3 OAll, art. 9 cpv. 1 lett. b ordinanza del 9 marzo 200714 sulla radiotelevisione, ORTV), in caso di pericolo elevato e molto elevato gli avvisi d’allerta vengono diffusi alla popolazione anche attraverso le emittenti radiotelevisive, che sono tenute a trasmetterli.
Oltre che attraverso i canali protetti, gli avvisi sono diramati a tutti gli interessati anche mediante i moderni mezzi di comunicazione elettronici (internet, e-mail, SMS ecc.).
Lettera d: poiché la Confederazione e i Cantoni garantiscono la sicurezza della popolazione15, l’Istituto assume il ruolo di servizio specializzato in meteorologia e climatologia nei confronti della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e della popolazione. La lettera d definisce le prestazioni meteorologiche e i servizi di consulenza che servono a proteggere la popolazione e che non sono compresi nella lettera c. L’Istituto fornisce ad altri servizi, che hanno un mandato pubblico nel settore della protezione della popolazione e che sono competenti per la diffusione di allerte o per l’adozione di misure in caso di pericoli naturali, le prestazioni meteorologiche di cui hanno bisogno per adempiere i loro compiti. Coadiuva in particolare l’Ufficio federale dell’ambiente, cui compete l’allerta in caso di piene e colate detritiche, scivolamenti e incendi boschivi, e l’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe, annesso all’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio.
L’Istituto pubblica tutti i dati e le informazioni utili sulla Piattaforma informativa comune sui pericoli naturali (GIN), una piattaforma su Internet cui possono accedere i servizi responsabili della protezione della popolazione. Inoltre, fornisce prestazioni meteorologiche e climatologiche allo Stato maggiore specializzato per i pericoli naturali secondo l’ordinanza del 20 ottobre 201016 sull’organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi
13RS 520.12
14 RS 784.401
15 RS 520.1, legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC, in revisione)
16 RS 520.17