Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/22: Legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto federale di meteorologia e climatologia (Legge sulla meteorologia, LMet) · 27 pagine
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Capoverso 2: entro i limiti degli obiettivi strategici di cui all’articolo 22, l’Istituto può fondare società o può parteciparvi. Possono entrare in considerazione, a titolo di esempio, società per l’esercizio e la manutenzione di sistemi di misurazione e l’elaborazione dei dati secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera a, la creazione e l’esercizio di sistemi di analisi e di previsione secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera b o la presentazione audiovisiva delle prestazioni. Queste soluzioni devono mirare alla fornitura più efficiente e/o più conveniente delle prestazioni.
Capoverso 3 lettera a: poiché non è sempre opportuno che un servizio meteorologico nazionale svolga da solo tutti i compiti di cui all’articolo 3 capoverso 1, l’Istituto deve poter ricorrere a persone giuridiche di diritto pubblico e privato per svolgere i compiti menzionati nel suddetto articolo.
La collaborazione nel settore della meteorologia e della climatologia assume oggi una grande importanza non solo per motivi tecnici, ma anche perché, visti gli alti requisiti tecnici, i costi sono molto elevati. I cambiamenti climatici e la maggiore sensibilità del pubblico circa i loro possibili effetti (p. es. fenomeni di maltempo più frequenti e intensi) esigono localmente il potenziamento dell’infrastruttura meteorologica in Svizzera (p. es. stazioni radar supplementari, nuove stazioni al suolo). I partenariati devono permettere di trovare soluzioni tecniche innovative in grado di contenere i costi. L’Istituto mira ad esempio a cooperazioni con altre imprese (p. es. nel settore dei media) per la diffusione delle prestazioni, in modo da sfruttare le sinergie. I servizi meteorologici nazionali collaborano intensamente secondo i principi della convenzione OMM. Lo scopo perseguito con questo genere di convenzione, per esempio con la convenzione Met Alliance tra DWD, Méteo France, Austrocontrol, KNMI, Met Éireann e Belgocontrol, è quello di sviluppare congiuntamente, unendo le rispettive conoscenze, nuove prestazioni meteorologiche o a perfezionare quelle esistenti. La collaborazione tra Confederazione e Cantoni riveste un’importanza considerevole nel campo della meteorologia e della climatologia. Altrettanto importante è la cooperazione con il mondo della scienza e della ricerca. L’avvicinamento tra teoria e pratica può sfociare in preziose sinergie e contribuire all’innovazione e al controllo della qualità. Infine, vengono vagliate varie forme di collaborazione con imprese private per poter fornire in ogni caso le prestazioni auspicate dai clienti (lett. b).
Il capoverso 4 fornisce la base legale per autorizzare il Consiglio federale a concludere accordi per l’adesione e la partecipazione a organizzazioni o società di diritto pubblico o privato, estere o internazionali, attive nel settore del rilevamento, della valutazione e dello scambio di dati meteorologici e climatologici, per esempio il CEPMMT e l’EUMETSAT (cfr.
n. 1.5.1).
Il capoverso 5 fornisce la base legale per il versamento di contributi federali a programmi di ricerca di organizzazioni, gruppi di interesse e istituzioni internazionali, quali il programma VMM/WWW e il programma GAW dell’OMM (cfr. n. 1.5.1).
Art. 6 Sostegno da parte dell’Esercito in situazioni particolari o eccezionali
Finora il coordinamento della collaborazione tra l’Istituto e l’Esercito era garantito dallo Stato maggiore della difesa (art. 2 ordinanza del 26 febbraio 197523 sul coordinamento del servizio meteorologico e del servizio delle valanghe nell’ambito della difesa integrata). L’impiego coordinato di personale specializzato civile e militare e dell’infrastruttura (reti di misura e di osservazione, elaborazione e trasmissione di dati) continua a creare sinergie e va portato avanti nel quadro del settore coordinato meteo. In situazioni particolari o eccezionali, l’Istituto può essere coadiuvato sussidiariamente da specialisti dell’Esercito, affinché sia garantita in primo luogo la capacità di resistenza dell’Istituto.
23 RS 501.5