Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/22: Legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto federale di meteorologia e climatologia (Legge sulla meteorologia, LMet) · 27 pagine
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favorevoli allo sviluppo di tali disturbi potrebbero rappresentare un futuro compito operativo per MeteoSvizzera.
Art. 4 Prestazioni commerciali
In virtù del capoverso 1, l’Istituto può fornire prestazioni commerciali alle stesse condizioni fissate per altre unità amministrative dall’articolo 41a capoverso 2 LFC.
La fornitura di prestazioni commerciali è vincolata alle seguenti condizioni:
- correlazione con i compiti principali: l’Istituto può svolgere unicamente attività accessorie commerciali che sono strettamente correlate ai compiti principali definiti dalla legge (lett. a);
- garanzia di adempimento dei compiti: l’Istituto non deve focalizzarsi troppo sulle attività accessorie a scapito dei compiti principali; se tale rischio sussiste, l’autorità di vigilanza è autorizzata a intervenire (lett. b).
Il capoverso 2 si ispira ampiamente all’articolo 8 della legge del 12 giugno 200922 sui musei e le collezioni.
I compiti elencati all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–f servono alla collettività e sono finanziati con mezzi federali. L’Istituto può fornire a terzi prestazioni meteorologiche e climatologiche non contemplate nell’articolo 3 capoverso 1 lettere a–c e e sotto forma di attività commerciali rette dal diritto privato. Vi è infatti una domanda di prestazioni relative al rilevamento, l’elaborazione, l’archiviazione e la messa a disposizione di dati finalizzate a previsioni e avvisi di allerta personalizzati, come pure all’elaborazione di perizie meteorologiche e climatologiche e di basi decisionali. A titolo di esempio si possono citare i bisogni specifici del settore pubblico e delle imprese, quali le società assicurative e le imprese di trasporto, degli ambienti scientifici o di privati (cittadini, associazioni sportive ecc.).
Mentre i contenuti delle prestazioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a, b e e sono gratuiti, la loro diffusione attiva è fatturata come una prestazione commerciale.
Lettera b: l’Istituto deve poter condurre un esercizio, ad esempio una caffetteria nella sede centrale o in un centro regionale o sfruttare l’infrastruttura sottoutilizzata di una stazione di misura (p. es. stazione di misura sul Gütsch, stazione radar sul Monte Lema) per proporre mostre e approfondimenti sul tema della meteorologia e della climatologia.
Lettera c: l’Istituto dispone in tutto il Paese di numerose stazioni di rilevamento con una buona infrastruttura tecnica, la cui ubicazione si presta anche per varie esigenze legate all’osservazione ambientale e alle telecomunicazioni e che potrebbero essere messe a disposizione. In questa logica rientra anche la messa a disposizione di infrastrutture per altre unità amministrative, come per esempio presso la sede principale di Zurigo, che mette a disposizione la propria infrastruttura alla Centrale nazionale d’allarme. Rientra pure in questa logica la possibilità di utilizzo dei campi di misura da parte di altre istituzioni, quali i politecnici federali, l’Istituto di ricerca sulla neve e le valanghe dell’Istituto federale di ricerca federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio, l’Ufficio federale dell’agricoltura, l’Ufficio federale dell’ambiente e l’Istituto federale di prova dei materiali e di ricerca.
Per le sue prestazioni commerciali l’Istituto deve stabilire prezzi che coprano almeno i costi. Non è ammesso il sovvenzionamento trasversale di prestazioni commerciali con mezzi della Confederazione ed emolumenti (cpv. 3 e 4). Rientra nei compiti della direzione garantire che i prezzi delle prestazioni commerciali siano calcolati in modo da evitare un sovvenzionamento trasversale. Spetta al consiglio d’istituto controllare che la direzione ottemperi a questo compito. Inoltre, per la fornitura di prestazioni commerciali l’Istituto è soggetto agli stessi obblighi degli operatori privati (cpv. 5).
Art. 5 Collaborazione e ricorso a terzi
L’Istituto è tenuto, nell’interesse pubblico, a collaborare con i servizi federali elencati al capoverso 1 e con altre istituzioni.
22 RS 432.30