Rapporto A

Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

• come valori limite d’esposizione, indicare i valori del relativo elenco SUVA;

• per le indicazioni sui dispositivi, tenere in considerazione le disposizioni dell’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (RS 930.111);

• per le indicazioni sullo smaltimento dei rifiuti, tenere in considerazione le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dell’ambiente (in particolare l’ordinanza sui rifiuti RS 814.600 e l’ordinanza sul traffico dei rifiuti RS 814.610);

• sotto «prescrizioni» devono essere indicate le prescrizioni nazionali (p.es. divieti o valori limite) per le sostanze o i preparati.

La guida relativa alla scheda di dati di sicurezza in Svizzera, disponibile sul sito Internet dell’organo di notifica per prodotti chimici, deve essere adeguata. Come finora, è sempre possibile consegnare o mettere a disposizione, assieme alla scheda di dati di sicurezza europea, un foglio di guardia che indichi i dati specifici per la Svizzera.

Art. 54

L’economia ha ripetutamente espresso l'auspicio di potersi limitare, semplicemente, a mettere a disposizione del destinatario una scheda di dati di sicurezza sotto forma di documento scaricabile da un sito Internet. L’UE ha sostituito nella versione tedesca del regolamento REACH il termine «abgeben» con l’espressione «zur Verfügung stellen». Questo cambiamento è stato quindi ripreso nell’OPChim anche per l’italiano e pertanto, l’articolo 54 è stato modificato dal punto di vista terminologico.

Finora, le autorità esecutive di diversi Stati europei hanno dato un’interpretazione diversa all’espressione «mettere a disposizione». Nella nuova direttiva dell’ECHA concernente la stesura della scheda dei dati di sicurezza, «mettere a disposizione» è stato interpretato in modo più dettagliato rispetto alle versioni precedenti. Come già prima, si parte dal principio che l’obbligo di informare spetti al fornitore. Non basta mettere semplicemente a disposizione su Internet una copia della scheda. «Mettere a disposizione» la scheda e i relativi allegati in formato elettronico significa inviarli acclusi a un'e-mail, in un formato accessibile a tutti i destinatari. Non basta inviare una semplice e-mail con un link verso un sito Internet dal quale è possibile scaricare la scheda. Si discute ancora sull’opzione di inviare un link che permetta di accedere direttamente alla scheda aggiornata.

Fatte salve le spiegazioni sul capoverso 4 lettera c, la Svizzera ammette la «messa a disposizione» per via elettronica soltanto a condizione che, al momento della prima consegna, il fornitore comunichi via e-mail al destinatario, il quale in base all’articolo 52 deve ricevere la scheda, da dove questi può scaricarla ̶ con gli eventuali allegati̶ (link specifico verso la scheda in questione e i relativi allegati). Lo stesso si applica per la consegna successiva di una scheda aggiornata. Si prevede di riprendere questa spiegazione nella menzionata guida relativa alla scheda di dati di sicurezza in Svizzera.

Cpv. 4 lett. c: Anche senza comune intesa, necessaria finora, una scheda di dati di sicurezza deve poter essere messa a disposizione in forma elettronica. Se tuttavia un acquirente al quale va messa a disposizione la scheda fa valere in modo attendibile che non possiede un’infrastruttura informatica (PC, connessione ad Internet), il fornitore deve consegnargli la scheda e i relativi allegati in forma cartacea.

Art. 55

Finora questo articolo metteva in primo piano la consegna successiva, senza menzionare esplicitamente la rielaborazione. Come indicato dal nuovo titolo si tratta ora, innanzitutto, dell’obbligo di aggiornare una scheda di dati di sicurezza in funzione di nuove informazioni importanti, quali, in particolare, i nuovi divieti o le relative autorizzazioni speciali (cfr. art. 32 par. 9 REACH e progetto di revisione dell’ORRPChim). Ai sensi dell’articolo 54, la terminologia è stata adeguata.

Art. 56a–56e (abrogati)

Gli articoli 56a–56e sono abrogati e il loro contenuto rielaborato è inserito nei nuovi articoli 34a e 34b.

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