Rapporto A

Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 23 pagine

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fabbricato intenzionalmente», il fabbricante disponga delle informazioni richieste alle lettere c numero ter

4 e d numero 8 concernenti la caratterizzazione dei loro materiali.

Lett. c n. 7 e lett. d n. 3: Le sostanze soggette ad autorizzazione secondo l’allegato XIV REACH saranno riprese nel nuovo allegato 1.17 ORRPChim, che prevede di vietarne l’immissione sul mercato svizzero. Fanno eccezione le sostanze o gli impieghi per i quali una catena di fornitori nell’UE possiede un’autorizzazione oppure un fabbricante o un importatore in Svizzera ha chiesto e ottenuto un’omologazione. Le informazioni previste nelle lettere c numero 7 e d numero 3 saranno disciplinate nel nuovo allegato 1.17 ORRPChim e possono quindi essere stralciate dall’obbligo di annuncio secondo l’OPChim.

Cpv. 2 (abrogato):

La fattispecie contemplata in questo capoverso concerneva la transizione dal diritto previgente (sostanze tossiche) al nuovo diritto (prodotti chimici) e non ha più rilevanza. Per l’aggiornamento di annunci effettuati nel frattempo è determinante unicamente l’articolo 67.

Art. 65

I capoversi 2-4 sono abrogati. I nuovi criteri definiti dall’articolo 61 non fanno più distinzione tra le nuove e le vecchie sostanze. Di conseguenza, anche per il contenuto dell’annuncio si rinuncia a diversi requisiti. Nell’ambito dei controlli cui sono tenute secondo l’articolo 95 OPChim, le autorità di esecuzione possono ancora esigere dal fabbricante le informazioni richieste finora.

Il contenuto del capoverso 4 (dati quantitativi concernenti le sostanze e i preparati pericolosi per

bis

l’ambiente) è spostato nell’articolo 64 lettere c numero 4 e d numero 7.

Osservazione in merito ai dati sulla composizione completa: Attualmente a livello europeo è in discussione l’attuazione dell’articolo 45 paragrafo 4 CLP (armonizzazione delle informazioni specifiche sul prodotto e formato per la trasmissione dei dati). In futuro si provvederà a conformare il diritto svizzero a questa disposizione, soprattutto se entreranno in vigore requisiti più rigorosi sull’annuncio di prodotti. Al momento la discussione in merito all’articolo 45 CLP non è ancora conclusa.

Art. 66

Adeguamento della struttura e dei rimandi al nuovo capitolo «Obbligo di annuncio», in particolare al nuovo articolo 65.

Osservazione sullo svolgimento dell’annuncio: per semplificare l’annuncio, non si interviene solo sui criteri (art. 61) ma anche sullo strumento tecnico, affinché la maschera dei dati sia più conviviale ed esistano più opzioni per trasmettere le informazioni richieste in un formato elettronico compatibile con la banca dati.

Art. 67

Adeguamento dei rimandi alla nuova struttura del capitolo «Obbligo di annuncio».

Osservazione sul termine: Per aggiornare i dati vige sempre un termine di tre mesi, che vale anche per le modifiche di classificazione ed etichettatura secondo l’articolo 64 lettera c numero 4 (sostanze) e lettera d numero 4 (preparati). Questo termine è determinante anche per le sostanze e i preparati immessi sul mercato che, dopo l’introduzione del sistema GHS, sono classificati secondo gli articoli 8 e 10 capoverso 2 ed etichettati secondo l’articolo 34b.

Art. 68

Adeguamento dei rimandi alla nuova struttura del capitolo «Obbligo di annuncio».

Art. 69

Determinati sostanze e preparati che rientrano nel campo di applicazione dell’OPChim continuano ad essere esonerati, in linea di massima, dall’obbligo di annuncio.

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