Rapporto A
Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
sostanze che presentano una delle proprietà definite nell’articolo 57 REACH. Questa lieve differenza non ha quindi conseguenze giuridiche per i cittadini.
Art. 83b (nuovo)
Cpv. 1: L’allegato 7 riprende l’elenco europeo (elenco delle sostanze candidate) delle sostanze estremamente preoccupanti identificate in vista di un’iscrizione nell’allegato XIV REACH. Queste sostanze presentano almeno una delle proprietà menzionate all’articolo 57 REACH.
Siccome l’elenco non è pubblicato in un atto legislativo europeo, ma unicamente sul sito Internet dell’ECHA, non è possibile rinviarvi direttamente. Le sostanze dovranno essere integralmente riprese in un nuovo allegato dell’OPChim (allegato 7). In applicazione della delega prevista all’articolo 97a, questo allegato potrà essere adeguato all’evoluzione dell’elenco europeo per mezzo di un’ordinanza dell’UFSP.
Cpv. 2: Man mano che saranno riprese nell’allegato XIV REACH, le sostanze candidate saranno riportate anche nell’allegato 1.17 ORRPChim, che vieta la loro immissione sul mercato, a meno che il fabbricante possieda un’autorizzazione per talune utilizzazioni specifiche.
Art. 83c (nuovo)
Ripreso dal regolamento REACH, questo articolo sancisce l’obbligo di informare l’acquirente se un oggetto contiene una sostanza dell’elenco, definito nell’articolo 83b, in quantità superiore allo 0.1 per cento del suo peso. Se lo 0,1 per cento si riferisce a tutto l’oggetto o solo a una parte di esso (p.es. 0,1 % di DEHP riferito all’intera bicicletta o all’impugnatura del manubrio che contiene la sostanza) è una questione interpretata in modi diversi nei vari Stati SEE. Fintanto che non sono date precisazioni giuridiche vincolanti sul piano dell’UE, in Svizzera s’intende la parte dell’oggetto. L’informazione deve permettere al destinatario di utilizzare l’oggetto in tutta sicurezza. Il fornitore deve almeno menzionare il nome della sostanza SVHC contenuta nell’oggetto.
Il fornitore deve informare spontaneamente l’acquirente professionale o commerciale. Deve informare il consumatore finale soltanto se questi lo chiede e, in tal caso, entro un termine di 45 giorni. È ovvio che il consumatore finale non è obbligato ad acquistare l’oggetto per presentare la domanda; l’informazione deve appunto permettergli di scegliere un oggetto che non contenga la sostanza in questione.
Contrariamente alle disposizioni del regolamento REACH, non è previsto un obbligo di comunicare alle autorità le sostanze dell’elenco contenute in oggetti. A quanto pare, nell’UE questa informazione serve soltanto come base per preparare le disposizioni dell’allegato XIV. Queste disposizioni saranno riprese nell’ORRPChim.
Art. 97a
Modifica conseguente alla creazione del nuovo allegato 7.
Art. 100
Cpv. 2 lett. a–c: Adeguamento dei rimandi.
Cpv. 2 lett. f: Con l’introduzione degli articoli 83b e 83c, chi consegna un oggetto contenente una o più sostanze SVHC in quantità superiori allo 0.1 per cento deve adempiere nuovi obblighi. Questo nuovo capoverso stabilisce chi è responsabile di controllare il rispetto di tali obblighi . Questo compito sarà affidato alle autorità cantonali di esecuzione, nell’ambito della loro attività di sorveglianza del mercato.
Art. 110d (nuovo)
Cpv. 1: La presente revisione dell’OPChim riprende il contenuto del 2° ATP del regolamento CLP che concerne in particolare l’adeguamento di taluni criteri di classificazione definiti all’allegato I CLP. È possibile che l’etichettatura o l’imballaggio di una sostanza cambino in applicazione di questo ATP.
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