Rapporto A
Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 23 pagine
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A) In generale
1. Introduzione
L’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11) disciplina la valutazione dei pericoli e dei rischi legati a sostanze e preparati chimici, nonché le condizioni di immissione sul mercato e d’utilizzazione delle sostanze e dei preparati che potrebbero mettere in pericolo la salute delle persone o l’ambiente. Al momento della sua entrata in vigore, nell’agosto 2005, l’OPChim era ampiamente in sintonia con le direttive europee corrispondenti. L’armonizzazione con il diritto europeo permette di seguire l’evoluzione del progresso tecnico, quindi di assicurare un elevato livello di protezione della salute e dell’ambiente, ma anche di evitare ostacoli tecnici al commercio.
Dal 2005 la legislazione europea sui prodotti chimici ha subito notevoli modifiche in seguito all’entrata in vigore dei seguenti regolamenti:
a) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,
concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
b) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE)
n. 1907/2006 (regolamento CLP). Questo regolamento introduce nell’Unione Europea (UE) il Sistema mondiale armonizzato (Globally Harmonised System, GHS) di classificazione e di etichettatura di prodotti chimici proposto dall’ONU.
Le nuove disposizioni di questi due regolamenti sono applicate per tappe. Ad esempio, la procedura di autorizzazione per le cosiddette «sostanze estremamente preoccupanti» è entrata in vigore soltanto nel febbraio 2011 con la pubblicazione del primo elenco di sostanze nell’allegato XIV REACH. In tal modo, il livello di protezione della salute e dell’ambiente nell’UE migliora progressivamente.
Per mantenere in Svizzera un livello di protezione della salute e dell’ambiente simile a quello dell’UE ed evitare ostacoli tecnici al commercio, è necessario rivedere a intervalli regolari la legislazione sui prodotti chimici, tanto più che i rimandi al diritto europeo devono essere sempre effettuati in maniera statica.
Dal 2005 l’OPChim è già stata riveduta tre volte. La 3a
revisione, entrata in vigore il 1° dicembre 2010, ha introdotto la possibilità di classificare e di etichettare le sostanze e i preparati secondo il sistema GHS e ha fissato le date per l'introduzione dell'obbligatorietà di questo nuovo sistema in Svizzera, ossia dal:
- 1° dicembre 2012 per le sostanze;
- 1° giugno 2015 per i preparati.
Finora la legislazione svizzera ha recepito solo una parte delle disposizioni REACH. La colonna portante di questo regolamento, ossia la registrazione e la valutazione delle sostanze fabbricate o importate in quantità annuale pari o superiore a una tonnellata, non può essere ripresa nell’OPChim senza una previa modifica della legge sui prodotti chimici che, tuttavia, non è prevista. Soltanto un’integrazione nel sistema europeo dei prodotti chimici permetterebbe di applicare tutte le disposizioni REACH e, nel contempo, evitare alcune difficoltà incontrate dalle aziende che esportano verso l’UE. Questa integrazione, tuttavia, è possibile unicamente attraverso un accordo bilaterale.
Nel giugno 2010 il Consiglio federale ha incaricato i competenti dipartimenti (DATEC, DFE e DFI) di preparare alcune modifiche della legislazione sui prodotti chimici che permettano, nel limite del possibile e in attesa di un eventuale accordo bilaterale, di adeguare il livello di protezione della salute e dell’ambiente a quello raggiunto progressivamente nell’UE con il regolamento REACH.
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