Rapporto A

Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 23 pagine

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Dopo aver valutato la situazione, le autorità hanno concluso che un adeguamento al sistema REACH richiederebbe una modifica della legge sui prodotti chimici e della legge sulla protezione dell’ambiente. Intervenendo a livello dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) e dell’OPChim è tuttavia possibile, a breve termine, introdurre nella legislazione alcuni elementi che aiuteranno in larga misura ad adempiere l’incarico affidato dal Consiglio federale.

2. Contenuto dell’attuale revisione

Modifiche risultanti dal sistema GHS

L’attuale versione dell’OPChim autorizza la classificazione e l’etichettatura secondo il sistema GHS per le sostanze e i preparati, rinviando in generale ai relativi articoli CLP.

L’utilizzazione obbligatoria del sistema GHS per le sostanze a partire dal 1° dicembre 2012 implica la necessità di indicare in maniera più precisa le disposizioni CLP applicabili e di separare le esigenze relative all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze da quelle relative ai preparati.

Diversi obblighi conseguenti, quali l’obbligo di annuncio e le disposizioni particolari relative all’utilizzazione delle sostanze e dei preparati (titolo 4 OPChim), si basano sulla classificazione o sull’etichettatura. È dunque necessario stabilire anche criteri in funzione della classificazione e dell’etichettatura secondo il sistema GHS. Nel contempo, si propone di semplificare l’obbligo di annuncio.

Dalla sua pubblicazione, il 16 dicembre 2008, il regolamento CLP è stato modificato due volte da regolamenti detti ATP (adeguamento al progresso tecnico). L’ultima modifica presa in considerazione nella presente revisione è il regolamento (CE) n. 286/2011, entrato in vigore il 19 aprile 2011 (detto anche 2° ATP), che adegua alcuni criteri di classificazione e di etichettatura in funzione della terza edizione riveduta del sistema GHS dell’ONU.

Modifiche risultanti dal regolamento REACH

Come esposto nell’introduzione, anche senza modificare la legge è possibile introdurre a livello di ordinanza alcune disposizioni riprese dal regolamento REACH che contribuiscono a migliorare la protezione della salute o dell’ambiente. Si tratta in particolare di misure che concernono le cosiddette «sostanze estremamente preoccupanti» (in inglese: substances of very high concern, SVHC).

L’elenco delle sostanze SVHC, detto anche elenco delle sostanze candidate (per l’autorizzazione), è ora ripreso nell’OPChim, assieme a misure relative agli oggetti contenenti tali sostanze. Per contro, le misure di restrizione delle sostanze SVHC dell’allegato XIV REACH sono riprese nell’ORRPChim, rivista in parallelo.

Dalla pubblicazione del regolamento REACH, il 18 dicembre 2006, alcuni allegati sono stati modificati o completati. La presente revisione prende in considerazione:

 la modifica dell’allegato I (valutazione della sicurezza chimica) tramite il regolamento (CE) n.

252/2011 del 15 marzo 2011, per adeguarlo ai termini e ai criteri di classificazione e di imballaggio introdotti dal regolamento CLP;

 la modifica dell’allegato II (scheda di dati di sicurezza) tramite il regolamento (CE) n. 453/2010 del

20 maggio 2010 (entrata in vigore il 1° dicembre 2010), che apporta un primo cambiamento al contenuto della scheda in seguito all’obbligo di classificare le sostanze secondo il sistema GHS. Il

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