Rapporto A
Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 23 pagine
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regolamento prevede, dal 1° giugno 2015, una nuova modifica, che fa seguito all’obbligo di classificare i preparati secondo il sistema GHS.
quater
L’articolo 53 capoverso 1 OPChim, introdotto dalla 3a revisione, fa già riferimento alla modifica dell’allegato II REACH e considera conformi alle esigenze dell’ordinanza le schede di dati di sicurezza elaborate secondo queste prescrizioni. L’entrata in vigore dell’obbligo di classificare le sostanze secondo il sistema GHS ha reso necessario adeguare le esigenze relative alla redazione della scheda;
la modifica dell’allegato XIII (valutazione PBT/vPvB) tramite il regolamento (CE) n. 253/2011 del
15 marzo 2011, che concerne principalmente i criteri in base ai quali vanno valutate le informazioni disponibili su una determinata sostanza.
Osservazione: le modifiche degli allegati XIV e XVII REACH non sono menzionate in questa sede poiché sono prese in considerazione nella revisione dell’ORRPChim.
Campagna d’informazione sul sistema GHS
Il passaggio al nuovo sistema di etichettatura GHS richiede ovviamente una buona informazione all’industria, al commercio e alla popolazione. Viste le priorità fissate nei limiti dei fondi a disposizione, non è possibile organizzare una campagna di vaste proporzioni, che preveda un grande dispiego di mezzi di comunicazione. Tuttavia, sono in fase di preparazione solide misure d’informazione destinate a gruppi bersaglio quali l’industria, gli importatori, il commercio, i lavoratori e la popolazione in generale. La campagna sarà promossa da diversi uffici, dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL e da altre organizzazioni. L’informazione sarà perlopiù diffusa da terzi (p.es. commerci al dettaglio, talune associazioni, scuole, ecc.) che si sono impegnati a mettere a disposizione i loro canali di comunicazione. La campagna si terrà nel periodo di transizione verso il nuovo sistema, dal 2012 al 2015.
I regolamenti REACH e CLP, con le modifiche menzionate, sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) all’indirizzo: http://echa.europa.eu/legislation_en.asp
Su questo sito si trova, in particolare, una versione attuale e consolidata del regolamento REACH.
3. Conseguenze per l’industria, i Cantoni e la Confederazione
3.1 Industria
Dal 1° dicembre 2012 il sistema GHS sarà obbligatorio per le sostanze: ciò richiede una modifica dell’etichettatura ed eventualmente dell’imballaggio delle sostanze pericolose. Una modifica che, ovviamente, comporta costi per i fabbricanti. Tuttavia, dato che questo sistema è già in vigore nell’UE e le sostanze sono fornite perlopiù in grandi quantità a utilizzatori professionali, si può presupporre che questi costi siano, in generale, assai contenuti.
Le modifiche dell’obbligo di annuncio (art. 61) semplificano i criteri da considerare. Anche lo strumento informatico sarà reso più conviviale, alleggerendo così il compito dei responsabili. Quest’agevolazione comporta però un aumento del numero di sostanze e di preparati che occorre annunciare.
L’estensione delle esigenze concernenti le conoscenze tecniche (art. 81) concretizza di fatto l’obbligo di saper interpretare una scheda di dati di sicurezza (art. 73) o d’informare l’acquirente al momento della fornitura di talune sostanze (art. 80).
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