Rapporto A
Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 23 pagine
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B) Spiegazioni sulle singole modifiche
Art. 2
Cpv. 2 lett. f: Questa definizione di classificazione è stata abrogata poiché in seguito all’introduzione del sistema GHS non si applica più.
Cpv. 2 lett. k: Viste le modifiche apportate all’articolo 50a, occorre spiegare cosa si intende con «scenario d’esposizione». Questa definizione è ripresa dal regolamento REACH.
Cpv. 2 lett. l: Questa revisione dell’OPChim fa ricorso alla nozione di «classe di pericolo» in relazione alla classificazione secondo il sistema GHS. La definizione qui introdotta è necessaria per comprenderla nello stesso senso datole dal regolamento CLP.
Cpv. 4: Tenuto conto del volume e del carattere molto tecnico delle disposizioni REACH e CLP che occorre riprendere nell’OPChim, è stato deciso di rinviare agli articoli, capitoli o allegati dei due regolamenti invece di copiare integralmente il loro contenuto. La terminologia impiegata nel diritto europeo non è sempre identica a quella del diritto svizzero: è dunque necessario stabilire un’equivalenza tra alcuni termini, espressioni o disposizioni. Tutto ciò figura nell’allegato 5, secondo i seguenti principi:
- alcuni termini identici hanno un significato diverso in Svizzera rispetto all’UE (p.es. «immissione
sul mercato»): in tal caso, fa fede la definizione svizzera;
- alcuni termini utilizzati nell’UE non sono uguali nel diritto svizzero benché la definizione sia equi-
valente (p.es. «miscele»/«preparati»);
- i regolamenti o le direttive dell’UE fanno riferimento a molti altri regolamenti o direttive, la maggior
parte dei quali è già stata recepita nel diritto svizzero: l’OPChim precisa in questo caso la normativa svizzera corrispondente.
Art. 3
Con l’entrata in vigore dell’obbligo di classificare le sostanze secondo il sistema GHS, la nozione di sostanza pericolosa deve basarsi sui criteri definiti nell’allegato I CLP. La definizione si applica a tutte le disposizioni dell’OPChim relative alle sostanze pericolose.
Per contro, un preparato pericoloso continua a essere definito tale in funzione dei criteri stabiliti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE, anche se è volontariamente classificato ed etichettato secondo il regolamento CLP. I criteri per i preparati saranno modificati soltanto il 1° giugno 2015.
Questo corrisponde al regolamento CLP (art. 3 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 31 par. 1 lett. a REACH).
Art. 4–6
Per quando concerne il pericolo, le proprietà definite agli articoli 4–6 si applicano ormai soltanto ai preparati. Di conseguenza, il termine «sostanza» non figura più in questi articoli.
Art. 6a
Modifica della nota a piè di pagina in seguito alla menzione, nell’articolo 2, del regolamento REACH.
Art. 7 cpv. 2bis (nuovo)
Vista l’introduzione di nuove disposizioni sugli oggetti contenenti sostanze estremamente preoccupanti (art. 83c), è necessario precisare che il controllo autonomo al quale è tenuto il loro fabbricante comporta anche la valutazione dei pericoli per la salute umana. La valutazione dei pericoli per l’ambiente è già prevista dal capoverso 2 di questo articolo.
Art. 7a
I capoversi 1, 2 lettera a e 3 sono abrogati.
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