Rapporto A
Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
Rispetto all’attuale articolo 76, si notano in particolare i seguenti cambiamenti per i gruppi 1 e 2:
per le sostanze PBT, vPvB e soggette a omologazione, compresi i preparati che contengono tali sostanze, non si può applicare il principio basato sull’etichettatura. Non fanno quindi parte dei gruppi 1 e
2. Per questi prodotti chimici, tuttavia, si applicheranno soprattutto le disposizioni di cui agli articoli 83b e 83c e all’allegato 1.17 ORRPChim.
Siccome anche ai prodotti destinati all’autodifesa non si può applicare questo principio, essi sono disciplinati nel nuovo articolo 83a.
Per i pericoli particolari di natura fisica continuano a essere presi in considerazione soltanto quelli che hanno un’equivalenza nel regolamento CLP e concernono le proprietà esplosive (EUH006; EUH019). Per quanto concerne le frasi EUH, il gruppo 2 considera ora anche EUH029 (A contatto con l’acqua libera un gas tossico), EUH031 (A contatto con acidi libera un gas tossico) e EUH032 (A contatto con acidi libera un gas molto tossico), poiché in caso di manipolazione inappropriata i prodotti chimici con queste proprietà possono liberare gas tossici che, se immessi sul mercato di per sé, dovrebbero essere etichettati con il pittogramma del teschio su tibie incrociate. Di conseguenza, anche i prodotti chimici che, a contatto con acidi o acqua, possono liberare questo tipo di gas sono ora compresi nel nuovo sistema a gruppi.
Osservazione sulla fase transitoria: Fino al 31 maggio 2017 (termine entro il quale vanno vendute le scorte di preparati) possono continuare a essere commercializzati anche prodotti etichettati secondo il sistema previgente. Affinché dalla lettura dell’etichetta sia sempre possibile riconoscere se vadano prese precauzioni particolari nella manipolazione del preparato, durante gli anni di transizione i gruppi 1 e 2 basati sul sistema GHS sono «ritradotti» nei termini del sistema previgente. Dalle tabelle dell’allegato 6 numeri 2.1 (gruppo 1) e 2.2. (gruppo 2) risulta evidente che oltre le menzionate R 29, R 31 e R 32, non sono state aggiunte proprietà pericolose che non abbiano già un’equivalenza nell’articolo 76 vigente.
Osservazione sulla definizione dei gruppi: La classificazione GHS distingue alcune categorie di pericolo alle quali, sull’etichettatura, sono associati elementi identici. L’etichettatura, pertanto, non permette di distinguerle. Un esempio è il caso della tossicità acuta categorie 1 e 2 o della corrosione della pelle categorie 1A, 1B e 1C. Siccome le precauzioni d’impiego continuano a essere indicate dall’etichettatura, la definizione dei gruppi basata su questo sistema non permette di distinguere tra simili categorie di pericoli.
Per distinguerli occorre prendere in considerazione gli elementi H, ad esempio per distinguere la tossicità acuta categorie 2 (H300) e 3 (H301) nei gruppi 1 e 2 o per distinguere la nocività per contatto con la pelle (H314) e le gravi lesioni oculari (H318) nel gruppo 2. Una definizione limitata ai pittogrammi di pericolo sarebbe, per motivi di praticità, sicuramente auspicabile, ma non permetterebbe di strutturare le prescrizioni d’uso in modo efficace rispetto agli obiettivi di protezione.
Osservazioni sui possibili effetti del cambiamento di sistema: Dai nuovi criteri GHS possono risultare, soprattutto per i preparati, classificazioni ed etichettature più rigorose quanto a determinate proprietà pericolose (p.es.. tossicità acuta, corrosione della pelle, gravi lesioni oculari) che, in seguito, possono avere conseguenze sull’impiego del prodotto.
Per valutare questi effetti del cambiamento di sistema, sono necessarie informazioni specifiche sul prodotto di cui dispone, in generale, solo il fabbricante. Queste informazioni concernono, in particolare, la composizione e i dati rilevanti per la classificazione. La scelta dei criteri di classificazione dipende, in definitiva, da queste informazioni e da questi dati, e può essere decisiva. Può basarsi su dati di collaudo concernenti il preparato stesso o preparati abbastanza simili (conclusione per analogia, bridging principle), oppure sulla concentrazione e la pericolosità dei componenti (calcolo).
Se sa come sarà classificato in futuro il suo preparato, tra dicembre 2012 e giugno 2015 il fabbricante ne potrà valutare le conseguenze in base alle prescrizioni d’uso adattate. Potrà eventualmente decidere di modificare la composizione del prodotto in modo che, al momento della riclassificazione secondo il nuovo sistema GHS, non ne risulti una graduatoria più rigorosa rispetto a quello attualmente in vigore.
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