Rapporto A
Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 23 pagine
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Titolo terzo, capitolo 3: Obbligo di annuncio
L’obbligo di annuncio (art. 61–69) si riallaccia a determinate proprietà pericolose di sostanze e preparati in base all’attuale sistema di classificazione ed etichettatura. Fanno quindi parte di quelle disposizioni che vanno riviste a seguito dell’introduzione del nuovo sistema GHS. Nella stessa occasione devono essere semplificati anche i criteri ai quali deve corrispondere l’annuncio.
Dalle esperienze acquisite nel periodo 2005-2010 è emerso che l’obbligo di annuncio pone ancora considerevoli problemi (obbligo non osservato, lacune nel contenuto dell'annuncio; informazioni non aggiornate), probabilmente a causa dell’attuale organizzazione, assai complessa, e della mole di lavoro che essa impone a molti destinatari.
I criteri specifici che si applicano all’obbligo di annuncio sono molto numerosi e distinguono tra sostanze vecchie e nuove, preparati pericolosi e non, specificando diversi criteri di pericolosità (p.es. «molto tossico», «cancerogeno»). Si riferiscono allo statuto di prodotto chimico secondo il regolamento REACH (proprietà PBT o vPvB, sostanze soggette ad autorizzazione). A ciò si aggiungono diversi criteri quantitativi, scadenze e vari requisiti materiali a seconda del tipo di annuncio.
La presente revisione, pertanto, propone di tener conto del sistema GHS, ma anche di semplificare l’obbligo di annuncio. Durante l’indagine conoscitiva sull’ultima modifica dell’OPChim (febbraio-aprile 2010), circa la metà dei Cantoni aveva chiesto che i disciplinamenti concernenti l’obbligo di annuncio fossero rielaborati.
Art. 61
Per i motivi sopra esposti, si è quindi rinunciato a definire criteri specifici per l’annuncio di sostanze e preparati. Per contro, vanno annunciate le sostanze e i preparati che, secondo l’articolo 52, devono comunque essere considerati dal fabbricante nell’ambito degli accertamenti sull’elaborazione della scheda di dati di sicurezza. Si tratta di:
a. sostanze e preparati pericolosi;
b. sostanze PBT o vPvB;
c. sostanze che figurano nell’allegato 7 («elenco delle sostanze candidate» che potrebbero essere sottoposte ad autorizzazione);
d. preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa per la salute o per l’ambiente in un’unica concentrazione pari o superiore all’1,0 per cento del peso (non gassosi) o allo 0,2 per cento del volume (gassosi);
e. preparati contenenti almeno una sostanza PBT o vPvB in un’unica concentrazione pari o superiore allo 0,1 per cento del peso;
f. preparati contenenti almeno una sostanza che figura nell’allegato 7 in un’unica concentrazione pari o superiore allo 0,1 per cento del peso;
g. preparati contenenti almeno una sostanza per la quale le direttive 2000/39/CE, 2006/15/CE o
2009/161/UE stabiliscono un valore limite d’esposizione sul luogo di lavoro.
Le sostanze e i preparati menzionati nell’articolo 52 lettere a-c ed e-g erano già soggetti all’obbligo di annuncio secondo i criteri attualmente applicati. Per contro i preparati non pericolosi contenenti sostanze pericolose secondo la lettera d andavano annunciati soltanto se accessibili al pubblico. Per quanto concerne le informazioni che occorre annunciare in caso d’emergenza, sarebbe però opportuno iscrivere nel registro dei prodotti anche le informazioni sugli altri preparati di cui alla lettera d, poiché possono verificarsi incidenti anche nel settore commerciale professionale. Per annunciare questi preparati al registro dei prodotti è previsto un termine transitorio di un anno (cfr. art. 110d cpv. 4).
Le sostanze e i preparati pericolosi menzionati all’articolo 52 lettera a sono definiti nel nuovo articolo
3. Per le sostanze si applicano dal 1° dicembre 2012 i criteri di cui all’allegato I CLP, per i preparati saranno determinanti, fino al 1° giugno 2015, i criteri figuranti nella direttiva 67/548/CE (cfr. spiegazioni sull’art. 3).
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