Rapporto A

Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 23 pagine

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Cpv. 1: Questo capoverso introduceva la possibilità di classificare le sostanze e i preparati secondo il sistema GHS. Siccome dal 1° dicembre 2012 questa disposizione si applica soltanto ai preparati, il suo contenuto è stato spostato nell’articolo 10.

Cpv. 2: Il rimando all’articolo 56c, ora abrogato, è stato sostituito da un rinvio all’articolo 10 capoverso

2. Questo capoverso non figura nella versione della Raccolta sistematica (RS) del diritto federale poi-

a

ché non è ancora in vigore. Tuttavia è stato pubblicato al momento della 3 revisione dell’OPChim (RU 2010 5223) e contiene le seguenti informazioni:

a) il fabbricante è tenuto a classificare le sostanze secondo il sistema GHS a partire dal 1° dicembre 2012;

b) il fabbricante è tenuto a classificare i preparati secondo il sistema GHS a partire dal 1° giugno 2015. L’obbligo menzionato alla lettera a è ripreso e precisato all’articolo 8 capoverso 1. La lettera b rimane tale e quale ed entrerà in vigore il 1° giugno 2015.

Cpv. 3: Questa disposizione concernente l’imballaggio e l’etichettatura è stata trasferita all’articolo 34c e adeguata alla nuova struttura dell’ordinanza.

Art. 8

Cpv. 1: Con l’entrata in vigore della classificazione delle sostanze secondo il sistema GHS, il contenuto dell’articolo 56c capoverso 1 è stato spostato al capoverso 1 dell’articolo 8. Questo capoverso sancisce la classificazione obbligatoria delle sostanze secondo il sistema GHS rinviando ai corrispondenti articoli del regolamento CLP.

Cpv. 2: Fino al 31 maggio 2015 occorre indicare nella scheda di dati di sicurezza la classificazione delle sostanze secondo la direttiva 67/548/CEE, allo scopo di permettere una classificazione dei preparati secondo la direttiva 1999/45/CE.

Art. 10

La modifica concerne la possibilità – ripresa dell’articolo 7a, ora abrogato – di classificare volontariamente un preparato secondo il sistema GHS. In questo caso la classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE resta obbligatoria e deve essere indicata nella scheda di dati di sicurezza.

Art. 16a

Introduzione del riferimento all’articolo 25 in seguito alla modifica di questa disposizione.

Art. 25

La comunicazione delle nuove sostanze immesse sul mercato e destinate all’attività di ricerca e di sviluppo orientata ai prodotti e ai processi deve avvenire, come nell’UE, a partire da una tonnellata all’anno. La modifica intende precisare questo limite quantitativo.

Capitolo 4

Il capitolo 4 è stato ristrutturato per separare le disposizioni concernenti l’imballaggio e l’etichettatura di sostanze da quelle riguardanti i preparati, poiché si basano ora su due sistemi diversi.

Il contenuto degli attuali articoli 56a–56e è stato ripreso e adeguato negli articoli 34a, 34b e in parte 34c.

Art. 34a (nuovo)

Le sostanze devono essere imballate secondo le condizioni stabilite all’articolo 35 CLP.

Art. 34b (nuovo)

Cpv. 1: Le sostanze devono essere etichettate secondo gli articoli CLP indicati. Taluni articoli o paragrafi del regolamento CLP non possono essere ripresi poiché si applicano soltanto al sistema europeo.

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