Rapporto A

Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo

Questa disposizione transitoria riguarda dunque le sostanze classificate, imballate ed etichettate volontariamente secondo il regolamento CLP prima dell’entrata in vigore della presente revisione.

Per consegnare al consumatore finale le sostanze interessate da queste modifiche ancora con la vecchia etichetta e il vecchio imballaggio è concesso un termine totale di due anni.

Cpv. 2: Alla stessa stregua dell’UE, il 2° ATP del regolamento CLP si applicherà in Svizzera in modo vincolante ai preparati soltanto dal 1° giugno 2015. Di conseguenza chi, prima di questa data, classifica volontariamente i preparati secondo il sistema GHS, può farlo secondo il 1° ATP del regolamento CLP.

Cpv. 3: I preparati classificati, imballati ed etichettati secondo le disposizioni del regolamento CLP prima del suo 2° ATP potranno essere consegnati al consumatore finale con la vecchia etichetta e con il vecchio imballaggio ancora per due anni dall’entrata in vigore dell’obbligo di classificare secondo il sistema GHS, prevista per il 1° giugno 2015.

Cpv. 4: Questa disposizione transitoria si rapporta all’introduzione, all’articolo 43, di nuovi criteri per la protezione della composizione di un preparato o per l’utilizzazione di un nome chimico alternativo; permette di utilizzare i criteri attuali fintanto che il sistema GHS non diventi obbligatorio per i preparati, ossia fino al 31 maggio 2015. I criteri stabiliti all’articolo 15 della direttiva 1999/45/CE sono gli stessi di quelli ripresi all’articolo 43 capoverso 1 del diritto previgente.

Cpv. 5: Con la revisione dell’articolo 53, il contenuto della scheda di dati di sicurezza è adeguato alle disposizioni attuali dell’allegato II REACH. Rispetto all’allegato 2 OPChim, abrogato, il contenuto della scheda di dati di sicurezza è più preciso e più esteso, soprattutto per le sostanze.

La disposizione transitoria permette di trasmettere all’acquirente una scheda di dati di sicurezza elaborata secondo le disposizioni previgenti ancora durante due anni dall’entrata in vigore della presente revisione.

Cpv. 6: Per i preparati immessi sul mercato prima del 1° dicembre 2012, che non erano soggetti all’obbligo di annuncio secondo il diritto previgente ma che lo divengono con questa revisione, per adempiere all’obbligo è previsto un periodo transitorio di un anno. Si tratta, in particolare, dei preparati non classificati come pericolosi che contengono sostanze pericolose secondo l’articolo 52 lettera d e destinati al pubblico (cfr. spiegazioni sull’art. 61) così come i preparati esonerati dall’obbligo di annuncio secondo l’articolo 69 lettera a in vigore finora.

Allegato 1

Con l’obbligo di classificare, etichettare e imballare le sostanze secondo il sistema GHS, questo allegato non riguarda più l’etichettatura dei preparati. È dunque necessario eliminare il termine «sostanza» e abrogare interamente alcuni capoversi.

Nel testo tedesco, l’espressione «für jedermann erhältlich» è stata sostituita con «für die breite Öffentlichkeit» per armonizzare la terminologia con il resto dell’OPChim.

Allegato 2 abrogato

Questo allegato descriveva il contenuto della scheda di dati di sicurezza, basato su una precedente versione del regolamento REACH. Con l’entrata in vigore del sistema GHS per le sostanze, è indispensabile prendere in considerazione il nuovo allegato II REACH introdotto dall’allegato I del regolamento (CE) n. 453/2010 del 20 maggio 2010.

Siccome si tratta di un testo molto tecnico, che sarà modificato il 1° giugno 2015 con l’entrata in vigore del sistema GHS anche per i preparati, è stato deciso di rinviare nell’articolo 53 direttamente all’allegato II REACH e di abrogare l’allegato 2 (cfr. spiegazioni sull’art. 53 cpv. 1).

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