Rapporto A
Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
Titolo prima dell’articolo 76 (Utilizzazione di sostanze e preparati pericolosi)
Le prescrizioni per l’utilizzazione di prodotti chimici particolarmente pericolosi si riallacciano ai rischi indicati sull’etichettatura di sostanze e preparati e derivano quindi dai cosiddetti «obblighi successivi», che vanno rivisti a seguito dell’introduzione del sistema GHS.
Le disposizioni attuali sono strutturate in modo tale che, grazie all’informazione sull’etichetta, le persone soggette alla presente legislazione possono riconoscere e dedurre se , oltre a dover osservare l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 8 LPChim, s’impongono particolari precauzioni per l'utilizzazione di un prodotto.
Per utilizzare le sostanze e i preparati con etichette GHS non si applicano più direttamente le prescrizioni vigenti sulla base dell’etichettatura secondo il sistema attuale, ma nella fase transitoria fino a giugno 2015 è possibile dedurre dalla scheda di dati di sicurezza, che deve recare la classificazione attuale di sostanze e preparati nonché i loro componenti pericolosi, l’indicazione di pericolo secondo il sistema attuale. Questo principio renderebbe però più difficili l’osservanza e il controllo delle nuove disposizioni durante la fase transitoria, con un numero crescente di prodotti etichettati secondo il sistema GHS.
Il presente progetto prevede pertanto di adeguare al sistema GHS le prescrizioni di utilizzazione, pur garantendo che, per i prodotti etichettati ancora secondo il sistema attuale, durante la fase transitoria sia possibile desumere gli obblighi direttamente dall’informazione indicata.
Al contempo, le prescrizioni sono state verificate, allo scopo di eliminare quelle che non hanno dato buoni risultati e di colmare le lacune riconosciute (competenza tecnica). Il presente progetto, discusso con le diverse parti già prima di questa indagine conoscitiva, comprende qua e là anche modifiche materiali (stralci o aggiunte), che sono spiegate di volta in volta.
Art. 76
Cpv. 1 e 2: Il nuovo articolo 76 definisce, con riferimento alle indicazioni dettagliate in forma tabellare nell’allegato 6, i due gruppi che si basano sull’etichettatura secondo il sistema GHS e sostituiscono la definizione di prodotti chimici particolarmente pericolosi. Le prescrizioni di utilizzazione successive (art. 77–83) si riferiscono direttamente a questi due gruppi, senza dover impiegare di nuovo la terminologia del sistema GHS. Grazie a questo principio, il passaggio al sistema GHS non dovrebbe influire negativamente sulla quantità delle prescrizioni di utilizzazione.
Per la definizione dei due gruppi si fa in larga misura riferimento a quanto finora stabilito dall’articolo 76 per le sostanze e i preparati particolarmente pericolosi. Non è però possibile riprendere la definizione tale e quale poiché in alcuni settori il sistema GHS prevede criteri diversi (p.es. tossicità acuta). Nel campo di applicazione di alcune disposizioni sono pertanto inevitabili alcune differenze dovute al cambiamento di sistema.
La distinzione in due gruppi figura già nelle disposizioni attualmente in vigore. Alcune di esse non concernono tutti i prodotti chimici particolarmente pericolosi ai sensi dell’articolo 76, ma soltanto una parte di essi (p.es. in caso di divieto di fornitura a privati secondo l’art. 79).
La distinzione tra i gruppi 1 e 2 è spiegabile molto bene sull’esempio della fornitura di prodotti chimici a privati: i prodotti chimici con proprietà pericolose del gruppo 1 non possono essere forniti ai privati; quelli del gruppo 2 sono esclusi dalla vendita a libero servizio. Per essere forniti a privati, devono rispettare diverse condizioni.
Nel loro insieme, il gruppo 1 e il gruppo 2 coprono ampiamente le proprietà pericolose menzionate nell’attuale articolo 76 lettera a; pertanto, le disposizioni relative ai prodotti chimici particolarmente pericolosi di cui all’articolo 76 si applicano ai prodotti chimici con proprietà pericolose conformemente ai gruppi 1 e 2.
15/23 commenti_4rev_ochim_i_inda_2012