Rapporto A
Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 77
Siccome le prescrizioni di conservazione comprendevano tutte le sostanze e tutti i preparati «particolarmente pericolosi» secondo l’articolo 76, in futuro esse si applicheranno, secondo quanto spiegato in merito al nuovo articolo 76, a tutte le sostanze e tutti i preparati dei gruppi 1 e 2.
Art. 78
Quella parte di prodotti chimici particolarmente pericolosi, la cui fornitura non è vietata dall’articolo 79, continuerà comunque ad essere esclusa dalla vendita a libero servizio. Questo corrisponde ora alle sostanze e ai preparati del gruppo 2. Come in passato, il divieto non concerne i carburanti.
Art. 79
Cpv. 1: Le sostanze e i preparati del gruppo 1 non possono essere forniti al pubblico. Si tratta di:
- prodotti chimici con tossicità acuta di categoria 1 o 2 (finora «molto tossici»), prodotti cancerogeni,
mutageni e pericolosi per la riproduzione (già disciplinati nell’all. 1.10 ORRPChim). Il divieto concernente questi ultimi prodotti continua a essere retto, in dettaglio, dall’allegato 1.10 ORRPChim ed è armonizzato con le disposizioni corrispondenti dell’allegato XVII REACH. Nella definizione del gruppo 1 (all. 6 n. 1.1 e n. 2.1) si trova pertanto un rimando all’allegato 1.10 del regolamento ORRPChim;
- sostanze e preparati etichettati come esplosivi (nuovo). Gli esplosivi, i preparati e gli oggetti im-
messi sul mercato per produrre un effetto esplosivo o pirotecnico non vanno etichettati secondo l’OPChim (cfr. art. 34b e art. 23 lett. e CLP), bensì secondo l’ordinanza sugli esplosivi (OEspl). A questi prodotti chimici non si applica il divieto di fornitura secondo l’articolo 79. Tutte le altre sostanze e gli altri preparati con proprietà esplosive, invece, non devono essere accessibili a privati.
Cpv. 2: Siccome finora tutte le sostanze e i preparati «particolarmente pericolosi» erano retti dall’articolo 76, questo capoverso si applicherà, conformemente a quanto spiegato in merito al nuovo articolo 76, per le sostanze e i preparati dei gruppi 1 e 2.
Art. 80
Cpv. 1: Le proprietà pericolose contemplate nel capoverso 1 vigente corrispondono al nuovo gruppo 1.
Cpv. 2: Per quella parte di prodotti chimici particolarmente pericolosi, la cui fornitura non è vietata dall’articolo 79, si applica l’obbligo di informare il pubblico al momento della fornitura. Questi prodotti corrispondono ora alle sostanze e ai preparati del gruppo 2.
Cpv. 3 e 4: Gli obblighi di registrazione vanno stralciati, e non occorre sostituirli con altri. L’esperienza acquisita mostra che non sono sufficientemente rispettati e che non hanno alcuna utilità pratica per la tracciabilità di taluni prodotti chimici. Migliori risultati possono dare altre strategie normative che si applicano direttamente a singole sostanze e si adeguano meglio alla pratica rispetto al capoverso 3, troppo vago. Per quanto concerne le attuali caratteristiche di pericolosità, va notato inoltre che le sostanze e i preparati esplosivi non potranno più essere forniti al pubblico (cfr. spiegazioni sull’art. 79) e che, con il sistema GHS, non è più possibile differenziare le sostanze e i preparati altamente corrosivi (oggi R 35, obbligo di registrazione) da quelli leggermente corrosivi (oggi R 34, nessun obbligo di registrazione) (cfr. spiegazioni sull’art. 76). Estendere l’obbligo di registrazione a tutti i prodotti chimici che provocano ustioni sarebbe un provvedimento eccessivo.
Osservazione: Gli obblighi stabiliti dal capoverso 2 mantengono l’informazione e il contatto diretto tra fornitore e privato.
Cpv. 5 e 6: Adeguamento dei rimandi
Art. 81
Nell’esperienza pratica, ci si è accorti che le aziende fornitrici di prodotti chimici non sempre sono sufficientemente al corrente dei loro obblighi e del modo in cui vanno correttamente rispettati. Questo
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