Rapporto A

Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 23 pagine

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Cpv. 1: Per questi prodotti continuano ad applicarsi disposizioni particolari quanto a conservazione (art. 77), divieto di fornitura a minorenni o interdetti (art. 79 cpv. 2), obblighi di diligenza e di informazione nella fornitura a privati (art. 80 cpv. 2 e 5), esigenza di conoscenze specifiche per la fornitura (art. 81), obbligo di informazione in caso di erronea immissione sul mercato (art. 82 cpv. 3 e 4) e prescrizioni per la fornitura di campioni a scopi pubblicitari (art. 83).

Cpv. 2: Come finora, tali sostanze e preparati devono essere esclusi dalla vendita a libero servizio a utilizzatori professionali, commerciali o privati, soprattutto in vista, del rispetto di quanto stabilito dagli articoli 79 capoverso 2 e 80 capoverso 5. La fattispecie è menzionata esplicitamente nel capoverso 2. Non è possibile rinviare direttamente all’articolo 78, poiché ora questo concerne solo la fornitura al pubblico.

Titolo quarto, capitolo 3 Utilizzazione di sostanze estremamente preoccupanti (nuovo)

Uno degli obiettivi fondamentali del regolamento REACH è quello di migliorare la protezione della salute e dell’ambiente sostituendo a lungo termine le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) con alternative meno pericolose. Possono essere designate SVHC le sostanze (art. 57 REACH):

- cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione,

- PBT oppure vPvB,

- interferenti del sistema endocrino.

Secondo il regolamento REACH, la normativa in merito alle sostanze SVHC avviene in due tempi:

a) Su domanda di uno Stato membro o dell’ECHA, e in seguito a una procedura di consultazione

pubblica, una sostanza che presenta una delle proprietà di cui sopra può essere iscritta nell’elenco delle sostanze SVHC pubblicato sulla pagina Internet dell’ECHA

(http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp)

Questo elenco è comunemente chiamato elenco delle sostanze candidate (qui di seguito: elenco), poiché queste sostanze sono candidate a essere sottoposte ad autorizzazione. È aggiornato più volte l’anno.

b) Sulla base dei criteri di priorità stabiliti dall’ECHA, e in seguito a una nuova procedura di consulta-

zione pubblica, una sostanza dell’elenco può essere iscritta nell’allegato XIV REACH. Ad eccezione di talune utilizzazioni che non sono contemplate nel regolamento REACH, le sostanze dell’allegato XIV possono essere immesse sul mercato soltanto se il fabbricante è titolare di un’autorizzazione. Le domande di autorizzazione devono essere presentate entro un certo termine dall’iscrizione della sostanza all’allegato XIV.

Anche se non sono soggette a restrizioni, esistono tuttavia determinati obblighi di informare l’acquirente quando un oggetto contiene una di queste sostanze. Siccome è previsto che un giorno le sostanze dell’elenco passino nell’allegato XIV REACH, e siano quindi sottoposte ad autorizzazione provvisoria prima di essere definitivamente vietate, i fabbricanti e gli utilizzatori hanno interesse a sostituirle al più presto nei loro prodotti con altre sostanze meno pericolose.

Per garantire che, in quest’ambito, il livello di protezione garantito in Svizzera sia simile, l’OPChim riprende, nel nuovo allegato 7, l’elenco europeo delle sostanze candidate. Le disposizioni concernenti le sostanze dell’allegato XIV REACH, invece, sono riprese nell’ORRPChim.

Osservazione: Nonostante il regolamento REACH non definisca precisamente le «sostanze estremamente preoccupanti» (sostanze secondo l’art. 57 REACH o sostanze dell’elenco?), l’OPChim riprende questa designazione per le sostanze dell’allegato 7. Questa differenza di approccio è necessaria perché l’OPChim non riprende la procedura di selezione di queste sostanze, ma soltanto l’elenco pubblicato. Per finire, sono sottoposti ad alcuni obblighi soltanto le sostanze di questo elenco, e non tutte le

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