Rapporto A
Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 23 pagine
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C) Modifica del diritto vigente
1. Ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12)
In diversi punti dell’OBioc si rimanda all’OPChim. Le modifiche previste dell’OPChim si ripercuotono sulle relative disposizioni dell’OBioc. Quando si tratta semplicemente di adeguare i rimandi (art. 43: obblighi di fornitura), si è cercato di evitare, nei limiti del possibile, modifiche materiali.
Per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio di principi attivi sono state riprese le nuove disposizioni delle sostanze secondo l’OPChim. Dal 1° dicembre 2012, pertanto, i principi attivi saranno classificati secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 e, se immessi sul mercato di per sé, saranno etichettati e imballati di conseguenza. Le oramai obsolete disposizioni transitorie dell’articolo 62 sono state abrogate.
2. Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici (OEPChim; RS 813.153.1)
Si tratta di un semplice adeguamento alla nuova terminologia e alla nuova struttura dell’articolo 43 OPChim.
Osservazione: Nell’ambito della revisione attuale dell’ORRPChim, l’OEPChim sarà modificata sul piano materiale con l'introduzione di emolumenti per le autorizzazioni di deroghe alle nuove disposizioni di divieto concernenti le sostanze dell’allegato XIV REACH.
D) Ulteriori modifiche
1. Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF)
L’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF) rinvia in diversi punti all’OPChim e questi rimandi devono essere adeguati alla nuova struttura e alla nuova numerazione degli articoli dell’OPChim. L’OPF è attualmente in revisione e l’entrata in vigore è prevista per l’estate 2012. Siccome il testo in questione non è ancora definitivo, non è dunque possibile integrare le modifiche necessarie dell’OPF per l’indagine conoscitiva dell’OPChim.
2. Ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE)
In seguito alla decisione del Consiglio federale del 16 novembre 2011, il 1° gennaio 2012 entrerà in vigore una revisione dell’ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE). L’articolo 2 lettera a numero 3 rivisto prevede ora che per le sostanze e i preparati di cui all’articolo 52 OPChim, la cui scheda di dati di sicurezza non reca tutte le indicazioni
quater
definite all’articolo 53 capoverso 1 OPChim, non si applichi il principio Cassis de Dijon. Siccome la
quater
presente revisione dell’OPChim abroga l’articolo 53 capoverso 1 OPChim, l’articolo 2 lettera a
a
numero 3 OIPPE dovrà essere adeguato. Questo avverrà nella 2 consultazione degli uffici.
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