Rapporto A

Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

Lett. a: I nuovi criteri di annuncio sono strutturati indipendentemente dal sistema, ossia non fanno riferimento alle proprietà specifiche di pericolo secondo il sistema di classificazione ed etichettatura o alle categorie e classi di pericolo secondo il sistema GHS (cfr. art. 61). Di conseguenza, la presente revisione propone di abrogare l’eccezione indicata alla lettera a, poiché fa riferimento alle caratteristiche di pericolosità («facilmente infiammabili» o «infiammabili») del sistema attuale.

Lett. c: La modifica proposta precisa che sono esonerati dall’obbligo di annuncio tutte le sostanze e tutti i preparati che servono per l’analisi e la ricerca e sono, di conseguenza, impiegati in laboratorio. Questa eccezione per i prodotti chimici di laboratorio corrisponde alla pratica attuale.

Lett. j: (nuova)

Con il nuovo articolo 61 non si applicano più criteri quantitativi. La lettera j esonera pertanto dall’obbligo taluni preparati non pericolosi. Questi non devono essere annunciati se sono prodotti in Svizzera e sono forniti dal fabbricante direttamente al consumatore finale in piccole quantità (confezioni da 125 ml al massimo). Questo tipo di fornitura diretta avviene soprattutto nelle farmacie o nelle drogherie. I preparati pericolosi continuano invece a essere soggetti all’obbligo di annuncio anche in questo caso.

Art. 75

Cpv. 1: Con questa nuova disposizione s’intende procedere contro chi, su Internet, mette in vendita sostanze e preparati per impieghi non appropriati o abusivi, ad esempio prodotti chimici detti «gocce KO» oppure vantati come psicotropi o terapeutici.

Cpv. 3: La modifica è stata apportata conformemente all’articolo 48 paragrafo 2 CLP (requisiti della pubblicità per la vendita a distanza a consumatori finali privati), secondo il quale occorre indicare i pericoli figuranti sull’etichetta (codici EUH), sia per le miscele pericolose sia per le miscele con etichettatura particolare ai sensi dell’allegato II CLP. Queste ultime contengono componenti pericolosi, ma non sono sempre classificate come tali.

Cpv. 4: Allo scopo di garantire la coerenza della normativa, è vietato pubblicizzare sostanze e preparati per impieghi che in Svizzera non sono omologati.

Art. 75a (nuovo)

La nuova disposizione disciplina due casi nei quali le sostanze e i preparati non possono essere esportati:

a. Sostanze e preparati vietati nel Paese di destinazione

Il diritto a esportare dalla Svizzera una sostanza o un preparato dipende ora dalla normativa del Paese di destinazione. Decisivo è un eventuale divieto vigente nel Paese di destinazione. In un’era in cui il commercio su Internet prende sempre più piede, non è negli interessi della Svizzera diventare una piattaforma del commercio illegale di prodotti chimici.

Se le sostanze e i preparati possono essere legalmente immessi sul mercato nel Paese di destinazione, possono continuare a essere esportati, anche se in Svizzera sono vietati.

b. Impiego illecito

Le sostanze e i preparati possono essere esportati se, dalle circostanze, si desume chiaramente che non siano destinati a scopi illegali. Per ipotizzare un impiego illecito, bastano semplici indizi; ciò significa che non occorre una certezza assoluta. Basti menzionare, come esempio, i prodotti chimici venduti come «gocce KO», oppure quelli di cui sono vantati gli effetti psicotropi o terapeutici oppure quelli impiegati o venduti come precursori di esplosivi.

Finora un Paese doveva presentare una domanda di assistenza giudiziaria prima che le autorità esecutive potessero procedere contro i siti di vendita in Internet. Bastava tuttavia qualche piccolo adeguamento delle pagine Internet per aggirare più o meno le condizioni poste dalle autorità.

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