Rapporto A

Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 23 pagine

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concerne anche, in particolare, la fornitura a consumatori finali professionali sebbene, conformemente all’articolo 73 LPChim, il fornitore sia tenuto a conoscere il contenuto della scheda di dati di sicurezza e a saperla interpretare. Se fornisce prodotti chimici del gruppo 1, inoltre, è tenuto a informare secondo l’articolo 80 capoverso 1.

Va notato che nello SEE gli obblighi di informazione estesi secondo il regolamento REACH prenderanno effetto gradualmente. Da un lato la scheda di dati di sicurezza va estesa contemporaneamente ai registri (soprattutto gli scenari d’esposizione) e, dall’altro, occorre rispettare molti più obblighi di informazione lungo la catena di consegna, in particolare per le sostanze contenute in determinati articoli. Con la presente revisione dell’OPChim, le esigenze di registrazione e trasmissione delle informazioni aumentano considerevolmente anche in Svizzera, poiché vanno attuati le nuove disposizioni del regolamento REACH in merito alla scheda di dati di sicurezza e ulteriori obblighi di informazione.

Come misura di accompagnamento, l’articolo 81 rivisto prevede pertanto che chi fornisce a un consumatore finale professionale, a titolo commerciale, sostanze e preparati del gruppo 1 e 2, deve possedere conoscenze specifiche. In tal modo si intende far sì che il consumatore finale professionale disponga di un interlocutore che possa assisterlo in caso di domande sull’impiego corretto dei prodotti chimici (capacità di interpretare una scheda di dati di sicurezza secondo l’art. 73) e informarlo attivamente suI prodotti chimici del gruppo 1 (obbligo di informazione secondo l’art. 80 cpv. 1).

Sono consumatori finali professionali le aziende e i loro impiegati che utilizzano le sostanze e i preparati forniti. A questa categoria appartengono ad esempio gli imbianchini o gli artigiani che, nell’ambito della loro attività professionale, utilizzano detergenti, vernici, tinte, cemento o biocidi. Anche le aziende di lavorazione (p.es. nel settore industriale) possono essere considerate consumatori finali professionali, poiché utilizzano determinati prodotti per, ad esempio, pulire le superfici prima di galvanizzare, oppure per lubrificare motoseghe. Gli addetti alla formulazione non sono invece considerati consumatori finali professionali, poiché immettono nuovamente sul mercato, sotto un’altra forma, le sostanze e i preparati forniti.

La modifica dell’articolo 81 comporta adeguamenti all’ordinanza del DFI sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi (RS 813.131.21), per la quale si sta attualmente svolgendo un’indagine conoscitiva.

Art. 82

L’articolo 82 vigente disciplina diverse fattispecie (furto, perdita, erronea immissione sul mercato) per una parte di prodotti chimici pericolosi, ora suddivisi tra i gruppi 1 e 2. Il nuovo articolo separa pertanto le fattispecie. Nel capoverso 1 riunisce quelle che richiedono un’informazione delle autorità di perseguimento penale (furto, perdita). Questo capoverso si applica ora ai prodotti chimici del gruppo 1.

In caso di erronea immissione sul mercato di prodotti chimici dei gruppi 1 e 2 deve essere informata l’autorità di esecuzione cantonale (cpv. 3), che, in caso di perdita, furto o erronea immissione sul mercato, decide secondo il capoverso 4 se occorre avvertire l’opinione pubblica di un eventuale pericolo.

Art. 83

Le disposizioni concernenti la fornitura di campioni a scopi pubblicitari sono mantenute. Poiché sinora tutte le sostanze e i preparati «particolarmente pericolosi» erano retti dall’articolo 76, le disposizioni dell’articolo 83 si applicheranno, secondo quanto spiegato in merito al nuovo articolo 7, alle sostanze e ai preparati dei gruppi 1 e 2.

Art. 83a (nuovo)

A causa del loro impiego particolare e dei rischi a esso legati, i prodotti conformi alle norme e che servono all’autodifesa sono stati annoverati tra i prodotti chimici particolarmente pericolosi secondo l’articolo 76. Nell’OPChim riveduta non sono quindi attribuiti ad alcuno dei due gruppi basati sull’etichettatura. Gli obblighi particolari legati all’impiego di questi prodotti, pertanto, sono esplicitamente menzionati nel nuovo articolo 83a.

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