Rapporto A

Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 23 pagine

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Allegato 3

La modifica principale apportata all’allegato 3 ha lo scopo di ottenere maggiori informazioni sulle nuove sostanze fabbricate intenzionalmente sotto forma di «nanomateriale». In attesa di una definizione armonizzata, la disposizione non menziona tale termine, ma indica le dimensioni corrispondenti delle particelle della sostanza.

Cap. 2 e 7: Se la sostanza è fabbricata intenzionalmente sotto forma «nano», occorre precisarne l’identità (cap. 2), indicando la composizione chimica della particella, ossia del suo nucleo (inglese: core) e della sua superficie, quando a quest’ultima è apportata una certa funzionalizzazione. Nelle informazioni in merito alle proprietà fisico-chimiche (cap. 7), occorre precisare, se i dati sono disponibili, la forma e le dimensioni delle particelle nonché la loro distribuzione granulometrica e il loro stato fisico.

Cap. 3: Aggiunta delle lettere e ed f, ossia di informazioni già richieste dal regolamento REACH. Queste informazioni sono richieste perché sono direttamente legate all’utilizzazione della sostanza e a quanto, secondo i nuovi criteri, va indicato nella scheda di dati di sicurezza (cfr. art. 53).

Cap. 4: Con l’entrata in vigore della classificazione delle sostanze secondo il sistema GHS, occorre ora precisare, per ogni criterio fisico-chimico, tossicologico o eco-tossicologico, se i dati mancano perché la proprietà non è testata oppure perché i risultati dei test erano negativi o non convincenti. Se, conformemente al regolamento CLP, il limite di concentrazione determinato non è standard, occorre indicarlo in questa sede.

Allegato 4 abrogato

Questo allegato aveva introdotto nell’OPChim l’elenco delle sostanze sottoposte ad autorizzazione nell’UE (all. XIV REACH) in relazione all’obbligo di redigere una scheda di dati di sicurezza e l’obbligo di annuncio. Le sostanze sottoposte ad autorizzazione nell’UE saranno disciplinate in un nuovo allegato dell’ORRPChim (1.17), attualmente in revisione.

Allegato 5 (nuovo)

Questo allegato contiene un elenco dei termini (cap. 1) o delle disposizioni (cap. 2) che figurano nei regolamenti REACH e CLP e che hanno un equivalente nel diritto svizzero. Occorre quindi intendere questi termini o queste disposizioni secondo il loro equivalente nel diritto svizzero. Si vedano anche le

quater

spiegazioni sugli articoli 2 capoverso 4 e 53 capoverso 1 .

Allegato 6 (nuovo)

Questo allegato comprende, sotto forma di tabella, i gruppi definiti per gli obblighi successivi (cfr. spiegazioni sull’art. 76).

Allegato 7 (nuovo)

Questo allegato riprende l’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti pubblicate sul sito Internet dell’ECHA conformemente all’articolo 59 REACH. In virtù dell’articolo 39 capoverso 3 della legge sui prodotti chimici, è possibile, a titolo eccezionale, rinunciare a tradurre nelle lingue ufficiali le disposizioni e le norme internazionali armonizzate: il nome delle sostanze rimane quindi in inglese come nell’elenco dell’UE. Poiché le sostanze sono indicate con il loro numero CAS e CE, il riferimento è considerato sufficientemente preciso.

Il sito Internet dell’ECHA informa più in dettaglio sulle proprietà pericolose di queste sostanze:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

In applicazione della delega prevista all’articolo 97a, l’allegato sarà adeguato all’evoluzione dell’elenco europeo per mezzo di un’ordinanza dell’UFSP.

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