Rapporto A
Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
bis ter
I nuovi capoversi 1 e 1 completano le disposizioni esistenti conformemente alle esigenze REACH (art. 37 cpv. 4). Si tratta di disciplinare le responsabilità di chi si procura una sostanza per la quale sono stati elaborati scenari d’esposizione e che, a titolo commerciale, la usa per uno scopo che il fabbricante non ha previsto. In tal caso, questa persona deve elaborare uno scenario d’esposizione per l’utilizzazione che prevede, così da garantire che le misure di riduzione dei rischi indicate siano sufficienti per proteggere efficacemente la salute o l’ambiente. Questo obbligo si applica all’utilizzazione della sostanza in quanto tale o in un preparato, in una quantità pari o superiore a una tonnellata
ter
all’anno. Le eccezioni sono esposte nel capoverso 1 .
Contrariamente al regolamento REACH, non è prevista un’informazione a monte della catena di approvvigionamento, poiché la legge non prevede questa possibilità e poiché l’«utilizzatore a valle» è un fabbricante ai sensi dell’OPChim, che deve quindi assumersi tutti i compiti del controllo autonomo.
Art. 52
Adeguamento del riferimento all’allegato 7, poiché l’allegato 4 è abrogato.
Art. 53
L’allegato 2 OPChim definisce in dettaglio i requisiti della scheda di dati di sicurezza, in riferimento al relativo allegato REACH (allegato II: guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza) nella sua versione originale. Nel frattempo, tuttavia, l’allegato II REACH è stato modificato dal regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione, allo scopo di adeguarlo al regolamento CLP e al sistema GHS. Il regolamento di modifica ha due allegati che sostituiscono l’allegato II REACH: il primo è entrato in vigore il 1° dicembre 2010, il secondo entrerà in vigore il 1° giugno 2015. Queste scadenze corrispondono alle disposizioni del regolamento CLP, che ha reso obbligatorie la classificazione e l’etichettatura per le sostanze dal 1° dicembre 2010, e le renderà obbligatorie per i preparati dal 1° giugno 2015.
quater
Conformemente all’articolo 53 capoverso 1 OPChim (in vigore dal 1° dicembre 2010) è già permesso, ma non obbligatorio, redigere e consegnare una scheda di dati di sicurezza secondo l’allegato II REACH nella versione attualmente in vigore, se sono rispettate le disposizioni svizzere menzionate
quater
nel capoverso 1 (vedi qui sotto). Ora la scheda sarà obbligatoriamente redatta secondo l’allegato I del regolamento di modifica dell’allegato II REACH; l’introduzione dell’allegato II (che nell’UE entrerà in vigore il 1° giugno 2015) è prevista nella prossima revisione dell’OPChim.
Cpv. 1: La presente revisione rimanda direttamente all’allegato II REACH e abroga l’attuale allegato 2 OPChim. Gli atti normativi ai quali l’allegato II REACH rimanda e che non si applicano alla Svizzera sono elencati in un nuovo allegato 5.
Siccome, entro il 2015, l’OPChim dovrà essere nuovamente adeguata per quanto riguarda la scheda di dati di sicurezza, la redazione di un allegato a parte sarebbe sproporzionatamente impegnativa, soprattutto perché le disposizioni sono molto tecniche e si applicano alla Svizzera senza adattamenti. Il rimando al regolamento REACH permette di evitare precisazioni sulle disposizioni europee, che potrebbero causare ostacoli tecnici al commercio. Inoltre, i rimandi al diritto europeo costituiscono un vantaggio in vista delle trattative con l’UE sulla sicurezza dei prodotti chimici.
ter
Cpv. 1 : Adeguamenti dei rimandi.
quater
Cpv. 1 : Vista la normativa applicata (rimando all’attuale all. II REACH e formulazione delle equi-
quater
valenze nell’all. 5 OPChim), il capoverso 1 , che contiene le particolari disposizioni svizzere per la scheda di dati di sicurezza, non è più necessario ed è pertanto abrogato.
Le esigenze specifiche per la Svizzera sono però mantenute nelle equivalenze definite dal nuovo allegato 5. Per la scheda di dati di sicurezza si applicano le seguenti prescrizioni:
• indicare i dati del fabbricante (secondo la definizione dell’art. 2 cpv. 1 lett. c deve avere un domicilio, una sede sociale o una succursale in Svizzera);
• indicare i numeri di emergenza del fabbricante; per informazioni mediche può essere indicato il numero del Centro d’informazione tossicologica;
9/23 commenti_4rev_ochim_i_inda_2012