Rapporto A
Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 23 pagine
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Cpv. 2: Questo capoverso menziona le esigenze relative al nome del fabbricante e alla lingua dell’etichettatura, come finora esposto dall’articolo 56d.
Cpv. 3 e 4: Queste disposizioni speciali, concernenti elementi di etichettatura e tratte da altre legislazioni, così come il nome di alcune sostanze, sono riprese dal regolamento CLP (art. 32 par. 6 e 18 par. 2 CLP).
Art. 34c (nuovo)
Cpv. 1 lett. a: I preparati classificati secondo la direttiva 1999/45/CE devono essere etichettati e imballati secondo le relative disposizioni, riprese agli articoli 35–38 (imballaggio) e 39–50 (etichettatura) OPChim.
Cpv. 1 lett. b: Se è stato classificato volontariamente secondo il sistema GHS, un preparato deve essere anche imballato ed etichettato secondo questo sistema. Per evitare un rimando complicato al regolamento CLP, questo capoverso rinvia alle esigenze d’imballaggio e di etichettatura delle sostanze, che si applicano anche ai preparati.
Cpv. 2: È importante precisare che è vietato applicare a uno stesso preparato l’etichettatura basata sulla direttiva 1999/45/CE e quella basata sul sistema GHS: una sola è ammessa.
Art. 35–50
Il termine «sostanze» è stato eliminato da questi articoli che si applicano ora soltanto ai preparati.
Art. 40
Per i preparati che contengono pericoli particolari secondo l’allegato 1 numero 5 OPChim e classificati come pericolosi, si applica l’intero articolo 39 e non soltanto il capoverso 1. È pertanto necessario modificare l’articolo.
Art. 43
Cpv. 1 e 2: Ora è possibile utilizzare i criteri di cui all’allegato I CLP per chiedere l’utilizzazione di un nome alternativo per una determinata sostanza. Il titolo dell’articolo è stato adeguato alla nuova terminologia. In complemento alle disposizioni esistenti, la domanda può concernere una sostanza menzionata nella scheda di dati di sicurezza, anche se non obbligatoriamente menzionata sull’etichetta.
Fino all’entrata in vigore dell’obbligo di classificare i preparati secondo il sistema GHS, ossia fino al 31 maggio 2015, è possibile basare la domanda di utilizzazione di un nome alternativo (vedi disposizioni transitorie, art. 110d cpv. 2) sulle disposizioni previgenti.
Cpv. 3–5: Adeguamento del testo alla terminologia del nuovo capoverso 1.
Art. 44
Adeguamento del testo alla nuova rubrica dell’articolo 43.
Capitolo 4a
È stato introdotto un nuovo capitolo per raggruppare le disposizioni che si applicano sia alle sostanze sia ai preparati.
Art. 50a
Per migliorare la protezione della salute e dell’ambiente è importante, secondo il regolamento RE-ACH, elaborare scenari d’esposizione per talune sostanze chimiche. Questa nozione esiste già nell’OPChim per le nuove sostanze e per le sostanze esistenti pericolose o PBT, vPvB immesse sul mercato in quantità pari o superiore a 10 tonnellate all’anno.
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