Rapporto A

Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

Poiché è tenuto ad annunciare le stesse sostanze e gli stessi preparati che deve considerare anche nell’ambito dell’obbligo, stabilito dalla normativa europea, di redigere una scheda di dati di sicurezza, il fabbricante può desumere già al momento di questi primi accertamenti se è chiamato a rispettare un obbligo di annuncio. Ciò permette di evitare accertamenti supplementari, un vantaggio soprattutto per le piccole e medie imprese. In generale, migliorano i presupposti per far sì che il fabbricante sia al corrente dell’obbligo e, di conseguenza, lo rispetti.

Per semplificare ulteriormente gli annunci, si prevede inoltre di:

- stabilire un termine di annuncio unico: l’articolo 61 fissa un termine unico di tre mesi dalla prima

immissione sul mercato. Lo stesso termine si applica anche all’aggiornamento di informazioni secondo l’articolo 67;

- eliminare i criteri quantitativi: in passato l’indicazione delle quantità immesse annualmente sul

mercato ha comportato notevoli difficoltà, sia per le persone soggette alla presente legislazione sia per le autorità. Le critiche non sono mancate. Per questi motivi, anche a livello europeo l’obbligo di annuncio secondo il regolamento CLP (1272/2008) non prevede più indicazioni quantitative riguardo a sostanze pericolose.

In generale, i nuovi criteri di annuncio (art. 61 in combinato disposto con l’art. 52) permettono inoltre di tenere adeguatamente conto della pericolosità di sostanze e preparati (art. 52 lett. a, d) senza doversi riferire alle specifiche proprietà stabilite dall’attuale sistema di classificazione ed etichettatura (p.es. «molto tossico», «cancerogeno») o alle future categorie del sistema GHS (p.es. «tossicità acuta categoria 2»). In tal modo, durante il periodo transitorio fino al 2017 si evita una soluzione intermedia onerosa con «doppi» criteri di annuncio sulla base dei due sistemi di classificazione ed etichettatura.

Art. 62 e 63 (abrogati)

Con il nuovo articolo 61 si rinuncia ai criteri di annuncio per le nuove sostanze di cui all’articolo 62 e per i preparati non pericolosi di cui all’articolo 63. Le sostanze e i preparati figuranti negli articoli 62 e 63 soddisfano i nuovi criteri stabiliti dall’articolo 61 e continuano, pertanto, a dover essere annunciati. Soltanto certe nuove sostanze non pericolose, finora soggette secondo l’articolo 62 lettera b, non vi sottostanno più.

Art. 64

I requisiti in merito al contenuto dell’annuncio sono essenzialmente mantenuti, con le seguenti precisazioni e aggiunte:

Lett. b: Per le sostanze e i preparati già etichettati secondo il regolamento CLP, se l’etichettatura non reca l’identità del fabbricante, dal 1° dicembre 2012 l’annuncio deve recare il nome del responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE ai sensi dell’articolo 17 paragrafo 1 lettera a CLP.

Lett. c n. 1: I dati sul nome chimico delle sostanze devono essere conformi alle disposizioni dell’articolo 18 capoverso 2 lettere a-d CLP.

bis

Lett. c n. 4 : I campi di utilizzazione di una sostanza devono essere presi in considerazione al momento del controllo autonomo e dell’elaborazione degli scenari d’esposizione. Si tratta di un’informazione importante anche per il registro dei prodotti.

ter

Lett. c n. 4 e lett. d n. 7: Con la nuova struttura del capitolo, il contenuto dell’articolo 65 capoverso 4 è stato spostato nell’articolo 64, poiché si tratta di informazione standard per tutte le sostanze e tutti i preparati pericolosi per l’ambiente. Non cambiano i requisiti concernenti le probabili quantità annuali immesse sul mercato.

quater

Lett. c n. 4 e lett. d n. 8: Queste nuove disposizioni hanno lo scopo di ottenere maggiori informazioni sui «nanomateriali» fabbricati intenzionalmente, che potrebbero essere significative per la protezione della salute. Si parte dal presupposto che in merito alla caratterizzazione del «nanomateriale

12/23 commenti_4rev_ochim_i_inda_2012