Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 3 pagine
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Il capoverso 1 vigente è abrogato. La decisione della Commissione del 17 marzo 2009 alla base di
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questa disposizione è stata abrogata mediante il regolamento (UE) n. 412/2012 e trasferita, in forma modificata, nel numero 61 dell’allegato XVII del regolamento REACH. Il 1° dicembre 2012, questo regolamento sarà esteso alla Svizzera mediante una modifica dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81), che introduce un divieto generale e non limitato
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agli oggetti d’uso. La presenta disposizione è quindi obsoleta e il capoverso 1 vigente diventa il nuo-
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vo capoverso 1 .
Allegati 1, 3, 4, 5, 8, 8a e 9: modifica del testo delle note a piè di pagina concernenti l’indirizzo per ottenere le norme tecniche
Negli allegati 1, 3, 4, 5, 8, 8a e 9, il testo della nota a piè di pagina è modificato come segue:
«I testi delle norme menzionate possono essere ottenuti e consultati presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch».
Allegato 8
La norma EN 14362, parte 1, edizione 2003, con il metodo per la determinazione di particolari ammine aromatiche derivate da coloranti azoici nei tessili è sostituita dall’edizione del febbraio 2012 (SN EN 14362-1:2012), che riunisce le parti 1 e 2 vigenti. In altre parole è riassunta in un’unica norma la determinazione quantitativa delle ammine aromatiche con e senza procedimento di estrazione dal tessile. A ciò si aggiunge la nuova parte 3, che descrive un metodo di prova specifico per il 4-
amminoazobenzolo (un prodotto di degradazione che può formarsi da vari coloranti azoici sui tessili).
Periodo transitorio
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Per gli oggetti contenenti piombo (art. 2b) e i colori per tatuaggi (art. 5 cpv. 3 ) è previsto un periodo transitorio di un anno.
Entrata in vigore
La nuova regolamentazione dovrebbe entrare in vigore il ….
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Decisione della Commissione, del 17 marzo 2009, che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato; GU L 74 del 20.3.2009, pag. 32
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Regolamento (UE) n. 412/2012 della Commissione, del 15 maggio 2012 , recante modifica
dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ( «RE-ACH» ); GU L 128 del 16.5.2012, pagg. 1