Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 3 pagine

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tare destinata al consumo generale e pertanto le disposizioni specifiche sono state inserite in questo nuovo articolo. Il vantaggio è che ora per questi prodotti decade l’obbligo di autorizzazione.

Allegato 12

Nel quadro dell’aggiornamento dell’allegato 12 dell’ordinanza sugli alimenti speciali sono state aggiunte 4 nuove sostanze, si sono raggruppati gli aminoacidi in un’unica sezione e ordinato alfabeticamente l’elenco delle sostanze.

La razione giornaliera massima di L-arginina è stata aumentata da 2 a 2,5 g. Questo nuovo valore è stato fissato sulla base della perizia dell’EFSA (EFSA Journal 2011; 9[4]:2051).

Le sostanze L-cisteina, L-tirosina, acido linoleico coniugato e L-citrullina sono state aggiunte

all’allegato 12. Le dosi massime di L-tirosina (EFSA Journal 2011; 9[6]:2270) e di acido linoleico coniugato (EFSA Journal 2010; 8[5]:1601) sono state fissate sulla base della perizia dell’EFSA. Le dosi massime di L-citrullina e di L-cisteina sono state determinate sulla base della perizia dell’UFSP.

L’aggiunta di queste dosi massime consente all’industria di immettere sul mercato alimenti di complemento contenenti queste sostanze senza bisogno di un’autorizzazione.

I requisiti, la menzione ammessa e le condizioni relative alla creatina sono stati armonizzati con l’Unione europea (documento di lavoro relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite [«Articolo 13 elenco»] – 12.09.2011, Commissione europea).

Allegato 13

Alla tabella è stata aggiunta una frase introduttiva, in base alla quale l’impiego di nuovi oli da aggiungere agli alimenti acidi grassi specifici deve rispettare le dosi giornaliere previste dall’ordinanza del DFI concernente l’olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti (RS 817.022.105).

All’elenco delle sostanze ammesse per gli integratori alimentari sono stati aggiunti: CLA (acido linoleico coniugato), OPC (procianidini oligomerici), beta-glucani ecatechine e EGCG.

Allegato 14

Alla tabella è stata aggiunta una frase introduttiva, in base alla quale l’impiego di nuovi oli per aggiungere agli alimenti acidi grassi specifici deve rispettare i requisiti previsti dall’ordinanza del DFI concernente l’olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti.

2

Il regolamento (UE) n. 1161/2011 è stato recepito e all’allegato sono state aggiunti i composti autorizzati fosfato di ammonio ferroso, sodio ferrico EDTA, solfato di sodio e solfato di potassio.

Il testo «soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali» è stato eliminato per la sostanza Lcitrullina.

3

Con la decisione della Commissione del 12 ottobre 2009 che autorizza l’immissione sul mercato di un estratto lipidico del krill antartico Euphausia superba quale nuovo ingrediente alimentare secondo il

4

regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2009/752/CE) , si è autorizzato nell’UE l’olio di krill come nuovo ingrediente alimentare, per esempio negli integratori alimentari e negli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. L’olio di krill è stato dunque aggiunto come possibile fonte di DHA ed EPA.

Inoltre sono stati elencati i composti autorizzati per le sostanze nuove inserite nell’allegato 13.

La sostanza acido linoleico coniugato è stata aggiunta alla categoria 4 dell’allegato 14.

Nel presente allegato, sono stati inoltre corretti alcuni errori verificatisi nelle revisioni precedenti.

2 GU L 296 del 15.11.2011, pag. 29–30 3 GU L 268 del 13.10.2009, pag. 33–34 4 GU L 268 del 13.10.2009, pag. 33