Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 2 pagine
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Lista 4
Anche nella lista 4 sono stati sostanzialmente adattati i valori per l’acqua potabile e sono stati introdotti valori per l’acqua minerale naturale. Tra i principali adeguamenti per l’acqua potabile figura l’adozione di due valori generali per le sostanze non ancora disciplinate specificatamente in base al concetto TTC (Threshold of Toxicological Concern). I residui di pesticidi e i loro metaboliti rilevati nell’acqua potabile non sono sottomessi ai valori TTC, visto che sono già regolamentati specificamente. Sono inoltre definiti in modo più chiaro e basati su metodi di analisi più moderni i valori totali per alcuni contaminanti ambientali.
Maggiori dettagli sulle modifiche relative all’acqua potabile sono disponibili nel seguente documento: http://www.eawag.ch/forschung/cc/ccdw/news/FIV_Aqua_Gas_3_2012.pdf
Finora, al fluoruro si applicava un valore di tolleranza di 1,5 mg/kg per l’acqua potabile e quindi anche per l’acqua minerale. Questo valore è ora definito quale valore limite, il che non dovrebbe tuttavia comportare praticamente alcuna differenza nell’esecuzione. A differenza della direttiva 2003/40/CE, per l’acqua minerale non vogliamo tuttavia ammettere tenori fino a 5 mg/kg (o 5 mg/l). Secondo questa direttiva, sull’etichetta delle acque minerali con tenori compresi tra 1,5 e 5 mg/kg deve figurare la seguente avvertenza: «Contiene più di 1,5 mg/l di fluoro: non ne è opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti e dei bambini di età inferiore a 7 anni». Secondo noi, questa procedura non è abbastanza sicura. Anche i bambini fino a 15 anni sono più a rischio degli adulti e l’efficacia di un’avvertenza è contestata. In piccole dosi il fluoruro fa bene (esercita un’azione favorevole sui denti), ma già in quantità leggermente superiori comporta degli inconvenienti (rischio di fluorosi). Questa valutazione è condivisa dall’OMS, dall’EFSA e dai gruppi di esperti di vari Paesi. Cfr. ad esempio:
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/fluoride.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/192.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/237.htm
http://www.bfr.bund.de/cm/343/hoechstmengen_fuer_bor_und_fluorid_in_natuerlichen_mineralwaessern_s ollten_sich_an_trinkwasserregelungen_orientieren.pdf
http://www.anses.fr/Documents/EAUX-Ra-Fluor.pdf
Bisogna inoltre tener presente che al momento della fissazione del valore nella direttiva dell’UE non era ancora disponibile alcun metodo affidabile per l’eliminazione del fluoruro. Con il regolamento (UE)
n. 115/2010 della Commissione la situazione è cambiata: ora anche nell’UE è possibile eliminare il fluoruro dalle acque minerali naturali. Secondo noi non vi è alcun motivo di accettare un rischio evitabile.
I valori limite di THC per i prodotti a base di canapa sono praticamente dimezzati. Sono inoltre introdotti valori limite per l’adonirubina e la cantaxantina, poiché queste sostanze passano dai mangimi al tessuto muscolare dei pesci o alle uova.
Infine, la voce «semi di malerbe» è stralciata dalla lista poiché la formulazione vigente del valore si applica a tutti i semi di malerbe e quindi è imprecisa. Il valore avrebbe senso solo se fossero inclusi esclusivamente i semi di malerbe non tossici (e cioè senza un’azione specifica), ossia le contaminazioni non tossiche. Per certi semi di malerbe tossici (p. es. quelli contenenti determinati alcaloidi) sarebbero invece necessari requisiti nettamente più severi. Inoltre questo valore non è adatto alla lista, poiché costituisce un requisito specifico a livello di prodotti. I principali requisiti specifici a livello di prodotti sono però riportati ad esempio nei documenti relativi al CODEX o in documenti settoriali specifici.
Il valore limite dell’acido cianidrico per l'acquavite di vinacce di frutta a nocciole e l'acquavite di frutta a nocciolo è ora fissato a 70 mg/l, in modo tale da essere compatibile con i requisiti europei (regolamento CE n. 110/20081).
1Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 , relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio. GU L 39 del 13.2.2008, pagg. 16; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 164/2012 del 24 febbraio 2012, GU L 53 del 25.2.2012, pagg. 1.