Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 696 pagine

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der EU notwendig und berücksichtigt zugleich den aktuellen Stand in Wissenschaft und Technik. Aus formeller Sicht ist festzuhalten, dass die diversen Verweise in den Verordnungen auf Rechtstexte der EU, die Anwendbarkeit und Nachvollziehbarkeit der Verordnungen teilweise stark erschweren. Es wird daher vorgeschlagen, die Verweise auf die EU-Rechtstexte in den Verordnungen in der elektronischen Version bei der Publikation etwa mit Hyperlinks besser zugänglich zu machen.

Cancelleria dello Stato del vi ringraziamo per l’opportunità dataci di esprimere ii nostro parere nell’ambito deil’indagine Cantone Ticino conoscitiva avviata 1113 dicembre 2012 a seguito di impàrtanti revi sioni della legislazione sulle derrate alimentari e oggetti d’uso (Pacchetto revisioni 2012). Interpellati i suoi servizi direttamente interessati sul piano operativo (Labo ratorio cantonale, Ufficio del veterinario cantonale, Sezione agricoltura, Ufficio ap provvigionamento idrico), formuliamo le osservazioni che seguono. II Consiglio di Stato apprezza I principali intendimenti di questa revisione che sono: 1. I’adeguamento della legislazione allo stato piü recente della scienza e della tecnica, 2. ii mantenimento dell’equivalenza con II diritto europeo e 3. l’evitare l’introduzione di ostacoli al commercio. In termini generali II Consigllo di Stato formula i seguenti commenti: 1. ii pacchetto di revisioni proposte, oltre a perseguire l’adeguamento del livel Ic di protezione a quello esistente nella UE, apporta anche un massiccio aumento della densità e del grado di dettaglic della legislazione. Questo comportera senza dubbio un aumento del compiti di controllo da parte delle autorità cantonali senza messa a disposizione di risorse e mezzi specifici supplementari. 2. I riferimenti, almeno nelle versioni elettroniche a testi di legge della UE, de vono essere piü facilmente accessibili, p. es. mediante collegamenti iperte stuali. in termini particolari, ordinanza per ordinanza, ii Consigiio di Stato formula i Se guenti commenti: Ordinanza sulle derrate al/men tan Per quanto riguarda gli art. 11 cpv. 3 (pubbiicitâ per le bevande alcoliche), art. 18a (aggiunta di microorganismi alle derrate alimentari), art, 26 (altezza del caratteri), art. 50 cpv. 1 e 2 (rintracciabiiità) ii Consiglio di Stato -considerati gil intendimenti generali di adeguamento delia iegislazione alto stato dell’arte e ail’equivalenza at diritto europeo- condivide Ia presa di posizione espressa dai chimici cantonali sviz zen. Ordinanza sulle sostanze estranee e sul componênti Ii Consigiio di Stato approva le previste revisioni e ritiene particolarmente sensate queue relative al?’acqua potabile inclusi I commenti tecnici relativi al “concetto TTC” aderendo alla presa di posizione del chimici cantonali svizzeri. Per quanto riguarda l’art. 2 cpv. 6 e gil aliegati lista 2 e lista 4, Ii Consigilo di Stato aderisce aile considerazioni tecniche deli’Associazione del chimici cantonali sviz zen. Ci preme in questa sede confermare l’esigenza di disporre di tempi di transi zione plO lunghi, p. es. 10 invece di 5 anni, a disposizione del comuni per adeguar Si a! previsto nuovo valore ilmite per l’Arsenico. Ordinanza sul reguisiti igienici Viene positivamente sat utata i’intenzione di combattere efficacemente le infezioni da Campilo bacter. in particolare si auspica l’introduzione di un cnitenlo di igiene di processo a liveilo di abbattimento della poileria durante Ia macellazione. Per quanto riguarda gil art. 36 cpv. 3 e 42 si auspica un adeguamento plO preciso del testo ai dispostivi delia UE . Per quanto riguarda i’allegato 1 cifra 3 e cifra 2.16 Ii testo della versione italiana deve essere corretto. Anche per Ia revisione di que sta ordinanza ii Consigilo di Stato aderisce alle osservazioni formulate dail’Associazione del chimici cantonali svizzeri. Ondinanza sulla carattenizzazione delle derrate al/mentan !! Consigilo di Stato concorda con tutte le osservazioni

dell’Associazione del chimi ci cantonali svizzeni che rafforzano ancor di plO l’obiettivo di rendere Ia legisiazione svizzera ii p10 compatibiie possibile alto specifico diritto europeo (Regolamento 1169/2011). In questo senso Si salutano anche le nuove disposizioni relative at commercio via internet. Pen quanto riguarda Fart. 14 si auspica un adeguamento ed unarmonizzazione del testo delie 3 versioni linguistiche Ordinanza sugli additivi It Consigilo di Stato esprime soddisfazione per Ia ripresa, anche in questo campo, del diritto europeo. Auspica tuttavia come formutato nelte sue osservazioni dall’Associazione del chimici cantonati svizzeri che le denominazioni specifiche Secondo it diritto svizzero siano megilo definte e ctassificate in analogia at diritto eu ropeo. Per quanto riguarda gil art. 1 cpv. 5, 2, 4, 5, 7, attegati 1-7, considerata Iesigenza di adeguarsi at diritto europeo, it Consigtio di Stato aderisce atte osservazioni fatte dall’Associazione del chimici cantonati svizzeri. Ordinanza sIIe sorte di zuccheri, Ic derrate alimentari do/cl e I prodotti di cacao Qrdinanza concernente I’acqua potabile, I’acqua sorgiva e I’acqua minerale Ordinanza sugli alimenti speciali Ordinanza concernente IoIio e ii cirasso commestibili nonché I prodotti da essi ot ten uti Ordinanza sulle derrate alimentari di oriqine animale Ordinanza sulle bevande alcoliche Ordinanza sulle bevande analcoliche Ordinanza suII’aqqiunta di sostanze essenzia/i o fisioloqicamente utili a derrate alimentari Ordinanza sugli oggetti che venqono in contatto con ii corpo umano Considerato che a revisione di queste ordinanze intende mantenere Ia legislazione alto stato piü recente della scienza e delta tecnica adeguandosi nel contempo at di ritto europeo senza introdurre ostacoli aI commercio, ii Consiglio di Stato sostiene tutte Ic osservazioni formulate al riguardo da parte dell’Associazione del chimici cantonali. VI ringraziamo di voter considerare Ic nostre osservazioni. Vogliate gradire I nostri distinti saluti,

Chancellerie d’Etat du Canton Nous saluons les adaptations législatives proposées, qui tiennent compte de l’évolution du de Vaud droit européen et qui constituent une étape supplémentaire en matière de suppression des entraves techniques au commerce. Nous regrettons toutefois que les dispositions

européennes soient souvent modifiées dans leur formulation, et cela sans nécessité

apparente. Il en résulte des imprécisions, voire même des contradictions avec le texte original que le droit suisse prétend reprendre.