Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 21 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

K163-0758

− che le corse di controllo in oggetto sono ordinate dall’autorità cantonale ed effettuate con un esper-

to della circolazione; e

− a quali condizioni l’autorità cantonale può ordinare che la corsa sia effettuata con

l’accompagnamento di un medico.

Art. 29a

Cpv. 1 lett. a e b

L’articolo 29a precisa le disposizioni dell’articolo 15d capoverso 1 LCStr nella versione del 15 giugno 2012. Quest’ultimo prevede che possono sussistere dubbi sull’idoneità alla guida di una persona in caso di:

- guida in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore all’1,6 per mille;

- guida sotto l’influsso di stupefacenti che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza;

- violazioni delle norme della circolazione facenti desumere mancanza di rispetto nei confronti degli altri utenti della strada;

- comunicazioni di un ufficio cantonale AI o di un medico attestante disturbi fisici o psichici che compromettono l’idoneità alla guida.

Per quanto riguarda la guida in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore all’1,6 per mille, l’articolo 15d capoverso 1 LCStr (versione del 15 giugno 2012) prevede che il conducente sia sottoposto a un esame di verifica dell’idoneità alla guida. Poiché in questi casi è sempre necessario redigere una perizia, gli specialisti del settore propongono che gli esami di verifica siano eseguiti soltanto da medici che possiedono l’autorizzazione di livello 4 (art. 29a cpv.1 lett. a AP OAC).

La Società Svizzera di Medicina Legale ha confermato per scritto all’USTRA che, dal 1° gennaio 2014, vi saranno abbastanza medici in possesso di questo tipo di autorizzazione; non è dunque necessario prevedere una disposizione transitoria.

Cpv. 2

Questa disposizione disciplina la procedura da seguire qualora i dubbi sull’idoneità alla guida fossero associati a questioni attinenti tanto alla medicina quanto alla psicologia del traffico.

Art. 29b

Le autorità cantonali non sono autorizzate a dare seguito a segnalazioni anonime (cpv. 1). Sono considerate credibili soltanto le segnalazioni inviate da persone che si identificano e sono quindi pronte ad assumere la responsabilità di quanto segnalato. Poiché soltanto i conducenti idonei alla guida dovrebbero essere autorizzati a circolare (art. 14 cpv. 1 e 2 LCStr), l’autorità cantonale deve assicurarsi che tale idoneità sussista. A meno che non disponga di un rapporto del medico curante, l’autorità cantonale dovrà quindi ordinare che un medico con un’autorizzazione di cui all’articolo 47 capoverso 2 AP OAC esegua un esame in materia di circolazione stradale.

Art. 42 cpv. 2

La modifica apportata a questa disposizione serve a chiarire la prassi corrente.

Secondo il diritto vigente, la licenza di condurre straniera, nazionale o internazionale, autorizza il rispettivo titolare a condurre in Svizzera tutte le categorie di veicoli per le quali la licenza è rilasciata. Nella prassi, questa formulazione può creare problemi se, per esempio, una licenza straniera è stata rilasciata unicamente per la categoria B, ma secondo il diritto straniero tale categoria contempla anche l’autorizzazione a condurre altre categorie di veicoli (p. es. motoveicoli della sottocategoria A1). In caso di un controllo della circolazione, non ci si può aspettare che la polizia sia al corrente di tutte le autorizzazioni contemplate nella licenza di condurre secondo il diritto del Paese che l’ha rilasciata. È quindi importante specificare che soltanto le autorizzazioni a condurre riportate espressamente (o mediante codice UE armonizzato) sulla licenza straniera sono considerate valide e consentono quindi di condurre un veicolo a motore in Svizzera.