Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 21 pagine
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K163-0758
Art. 151i
Cpv. 1
Questo capoverso contiene il diritto transitorio applicabile alle persone che non possiedono ancora una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre.
Cpv. 2
La disposizione transitoria di questo capoverso si applica invece a chi ha già ottenuto una licenza di condurre in virtù della quale può svolgere corse non professionali e, ora, desidera ottenere autorizzazioni a condurre supplementari. Se l’autorizzazione a condurre in questione è una licenza di condurre di una categoria professionale oppure un permesso per il trasporto professionale di persone, il richiedente che inoltra la domanda dopo il 1° gennaio 2014 (incluso) deve soddisfare i requisiti medici minimi previsti nel nuovo diritto. Questa regola è giustificata dalla maggiore responsabilità di cui si fanno carico i conducenti professionali. Se, invece, il richiedente desidera ottenere un’altra licenza di una categoria non professionale, è sufficiente che soddisfi i requisiti medici minimi previsti nel diritto vigente, indipendentemente dalla data in cui presenta la domanda.
Cpv. 3
I requisiti medici minimi devono essere soddisfatti anche dopo il rilascio della licenza per allievo conducente, della licenza di condurre o del permesso per il trasporto professionale di persone. In questo capoverso è pertanto disciplinato il diritto transitorio applicabile a chi è già titolare di una licenza o di un permesso e che non presenta domanda per ottenere autorizzazioni a condurre supplementari. L’autorità cantonale può venire a conoscenza della non conformità con i requisiti medici minimi in due modi: dal risultato dell’esame medico, nel caso di conducenti che devono sottoporsi a un esame medico in materia di circolazione stradale secondo l’articolo 27 AP OAC, e, per gli altri conducenti, dalla notifica di un’infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale, in seguito alla quale l’autorità richiede un accertamento dell’idoneità alla guida.
Il capoverso in oggetto ha soprattutto lo scopo di impedire che chi (magari da anni) conduce veicoli per ragioni professionali veda la propria fonte di sussistenza in pericolo (caso di rigore). Per questa ragione, i conducenti di veicoli che non soddisfano i requisiti più rigidi previsti nel nuovo diritto, ma che sono idonei alla guida secondo il diritto vigente, non saranno privati della propria autorizzazione a condurre.
Ciò non rappresenta alcun rischio in termini di sicurezza stradale perché l’autorità cantonale può rilasciare la licenza di condurre soltanto a chi non ha commesso infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale riconducibili alla non conformità con i requisiti previsti nel nuovo diritto.
Cpv. 4
Poiché, rispetto al diritto vigente (art. 11c cpv. 3), la presente modifica di ordinanza (art. 11c cpv. 3 AP OAC) prevede un termine più breve entro cui le perizie di un medico o di uno psicologo del traffico devono essere riconosciute, la disposizione transitoria in oggetto consente di garantire che le perizie e i rapporti redatti secondo il diritto vigente continuino a essere valide per un anno.
Cpv. 5
Questa disposizione transitoria si applica ai medici che, prima dell’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza, eseguivano esami medici di verifica dell’idoneità alla guida per i quali, con l’entrata in vigore di questa modifica, sarà necessaria un’autorizzazione (di livello 1, 2, 3 o 4).
Cpv. 6
Gli psicologi del traffico che, all’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza, sono autorizzati a redigere e sottoscrivere personalmente perizie non hanno bisogno di ulteriori qualifiche per ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 52 AP OAC.