Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 21 pagine

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K163-0758

Art. 52

L’articolo 25 capoverso 3 lettera f LCStr (nella versione del 15 giugno 2012) prevede che il Consiglio federale definisca i requisiti minimi cui è sottoposto chi esegue gli esami di verifica dell’idoneità alla guida.

Cpv. 1

In futuro, anche gli esami psicologici in materia di circolazione stradale finalizzati a verificare l’idoneità alla guida di un conducente dovranno essere eseguiti unicamente da psicologi che possiedono un’autorizzazione idonea.

Cpv. 2

Al fine di garantire la massima qualità degli esami di verifica dell’idoneità alla guida, l’autorizzazione sarà rilasciata soltanto agli psicologi del traffico che soddisfano i requisiti menzionati nella disposizione in oggetto.

Art. 53

Cpv. 1

La presente disposizione definisce l’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni; essa tiene conto della situazione di persone domiciliate all’estero che ottengono un’abilitazione a maestro conducente in Svizzera. Conformemente all’articolo 6 capoverso 2 OMaeC, queste persone ricevono l’abilitazione dall’autorità del Cantone nel quale esse svolgono prevalentemente la loro attività.

Cpv. 2

L’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata per garantire che il titolare si aggiorni a intervalli regolari (cfr. art. 53 AP OAC).

Poiché l’autorizzazione è valida in tutta la Svizzera, per eseguire esami psicologici di verifica dell’idoneità alla guida in un Cantone diverso da quello in cui è stata rilasciata l’autorizzazione, uno psicologo del traffico non ha bisogno di presentare una nuova domanda di autorizzazione anche in questo Cantone.

Art. 54

Questo articolo disciplina i corsi di perfezionamento che uno psicologo del traffico è tenuto a frequentare per ottenere la proroga dell’autorizzazione a eseguire gli esami psicologici di verifica dell’idoneità alla guida.

Il fatto che gli psicologi del traffico possano frequentare anche un corso di aggiornamento riconosciuto come equivalente dalla VfV tiene conto dell’aspetto relativamente dinamico intrinseco alla psicologica del traffico. Il contenuto delle prescrizioni in materia di aggiornamento cui la FSP e la VfV si attengono è esattamente lo stesso; la FSP, tuttavia, adotta soltanto le prescrizioni della VfV che, dal suo punto di vista, riflettono di più le attese del mercato (p. es. requisiti stabiliti dalle autorità, stato delle più recenti conoscenze scientifiche e condizioni economiche). Adeguare di volta in volta i corsi di formazione postgraduale necessari per ottenere il titolo di «Psicologo/a specialista in psicologia del traffico FSP» implica un enorme dispendio di tempo e tutta una serie di complicazioni associate alle formalità da sbrigare, ragione per cui non può che comportare tempi molto lunghi.

Art. 55

L’età massima di 70 anni è stata proposta dietro richiesta esplicita delle autorità cantonali.

Art. 56

Le autorità cantonali sono chiamate a garantire determinati standard qualitativi. Com’è già il caso per la formazione in due fasi, il perfezionamento professionale dei maestri conducenti, degli autisti professionali e degli addetti al trasporto di merci pericolose, le autorità cantonali possono affidare questo compito a terzi. Nel caso specifico, l’hanno affidato all’Associazione dei servizi della circolazione (ASA).