Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 21 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
K163-0758
Art. 47
L’articolo 25 capoverso 3 lettera f LCStr (nella versione del 15 giugno 2012) prevede che il Consiglio federale emani prescrizioni circa i requisiti minimi per le persone che svolgono gli esami di verifica dell’idoneità alla guida.
Cpv. 1
Secondo questa nuova disposizione, possono eseguire esami medici di verifica dell’idoneità alla guida soltanto i medici che, dopo aver seguito uno specifico corso di aggiornamento, hanno ottenuto la pertinente autorizzazione dall’autorità cantonale. I corsi di aggiornamento sono strutturati per moduli: per passare a un livello di autorizzazione superiore occorre aver ottenuto l’autorizzazione di livello inferiore (cfr. art 48 cpv. 2 lett. a e art. 48 cpv. 3 lett. a AP OAC). Viceversa, un medico con un livello di autorizzazione superiore può eseguire tutti gli esami per i quali è necessaria un’autorizzazione di livello inferiore.
Cpv. 2 lett. a
I medici che possiedono l’autorizzazione di livello 1 possono eseguire gli esami periodici in materia di circolazione stradale cui devono sottoporsi i titolari di una licenza di condurre che hanno compiuto 70 anni. In ragione del loro titolo di formazione o di perfezionamento (art. 48 cpv. 1 lett. a AP OAC), questi medici sono in grado di individuare la presenza di eventuali malattie. Sono poi chiamati a decidere se la malattia diagnosticata pregiudica la capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore. Nel quadro di un corso d’aggiornamento ad hoc solitamente di un giorno (art. 48 cpv. 1 lett. b AP OAC), i medici in questione possono acquisire le conoscenze specifiche in materia di medicina del traffico necessarie ad assolvere la mansione loro affidata (in particolare: conoscenza delle principali limitazioni che incidono sulla capacità di guidare di un ultrasettantenne; abilità di valutare l’idoneità alla guida di un conducente sulla scorta dei requisiti minimi definiti nell’allegato 1 AP OAC per il 1° gruppo medico; conoscenza delle principali procedure amministrative e capacità di compilare correttamente i moduli di cui agli allegati 2 e 3).
Cpv 2 lett. b
I medici che possiedono l’autorizzazione di livello 2 possono eseguire la prima visita dei candidati alla licenza per allievo conducente o a una licenza di una categoria professionale (autobus, furgoncini, taxi e autocarri) e gli esami periodici in materia di circolazione stradale dei titolari di queste categorie di licenze. I medici in questione devono vantare almeno solide conoscenze delle basi giuridiche pertinen-
34
ti e conoscenze di base approfondite in campo di medicina del traffico . Per acquisire tali conoscenze, possono seguire un corso d’aggiornamento di, in generale, due giorni (art. 48 cpv. 2 lett. b AP OAC).
Cpv. 2 lett. c
I medici che possiedono l’autorizzazione di livello 3 possono eseguire, nell’ambito della prima visita, esami semplici in materia di circolazione stradale che presuppongono però la stesura di una perizia. Possono inoltre eseguire le seconde visite, nel caso in cui la visita eseguita da un medico che possiede un’autorizzazione di livello inferiore non abbia fornito risultati concludenti sull’idoneità alla guida del conducente oppure se il medico con l’autorizzazione di livello inferiore desidera far convalidare quanto accertato da un’istanza superiore.
Cpv. 2 lett. d
I medici con l’autorizzazione di livello 4 sono chiamati a confrontarsi con questioni complesse inerenti alla medicina del traffico (p. es. incidente causato dalla perdita dello stato di coscienza legata a motivi non immediatamente spiegabili oppure esito non chiaro della prima visita eseguita da un medico con un’autorizzazione di livello inferiore). Questi medici devono pertanto saper affrontare tutti gli aspetti
3 In particolare: requisiti medici minimi definiti nell'allegato 1 AP OAC per il 2° gruppo medico; conoscenza delle principali procedure amministrative; capacità di compilare correttamente i moduli di cui agli allegati 2a e 3.
4 In particolare: abilità di valutare l'idoneità alla guida di un conducente sulla scorta dei requisiti minimi definiti nell'allegato 1 AP OAC per il 2° gruppo medico; capacità di riconoscere la presenza di una potenziale dipendenza da alcol, droghe illegali o medicamenti; capacità di individuare la necessità di procedere ad accertamenti supplementari.